Green pass in azienda, snelliti i controlli
Pubblicate in gazzetta ufficiale alcune modifiche per rendere più agevole il controllo della certificazione verde sui luoghi di lavoro.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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Green Pass in azienda, il governo torna a mettere mano alla norma dopo il primo mese dall’entrata in vigore delle regole per la certificazione verde sul luogo di lavoro. Le novità dell’ultima ora, pubblicate ufficialmente in Gazzetta Ufficiale puntano a rendere più agevole la partita dei controlli. In particolare potranno essere dispensati dal controllo quotidiano o a campione i lavoratori vaccinati, e in caso di scadenza della validità oraria del certificato sarà concesso di terminare l’attività normativa.

Nel dettaglio, queste le novità introdote dalla Legge di conversione 165 del 20 novembre 2021:

  • i lavoratori pubblici o privati potranno consegnare volontariamente al datore di lavoro copia del proprio certificato, con conseguento esonero dai controlli per tutta la validità
  • se il green pass del dipendente scade all’interno dell’orario lavorativo, il lavoratore può comunque permaenere nel luogo di lavoro e completare la giornata
  • i lavoratori in somministrazione (quelli cioè che prestano servizi direttamente per conto di aziende clienti rispetto alla loro) devono essere controllati soltanto dall’azienda utilizzatrice. All’azienda somministrante spetta solo l’onere di informare i lavoratori sulle normative vigenti
  • le aziende con meno di 15 dipendenti possono sospendere e sostituire i lavoratori privi di Green Pass con contratti di 10 giorni, rinnovabili più volte, fino al 31 dicembre

Di seguito riportiamo tutti gli altri aspetti della normativa che l’azienda è tenuta a osservare.

Sì assenza ingiustificata

Salta la sospensione disciplinare, ma resta l‘assenza ingiustificata. Nella versione definitiva del Decreto Legge 16 settembre la principale modifica riguarda questo passaggio, che nella sostanza cambia poco per il lavoratore. Dal 15 ottobre, se si presenta sul luogo di lavoro senza Green Pass (a seguito di vaccino o tampone eseguito nelle ultime 72 ore) non potrà accedervi, risultando a tutti gli effetti assente ingiustificato fino alla regolarizzazione della sua posizione.

Questa disposizione avrà valore fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022): nei giorni di assenza ingiustificata il dipendente resterà inoltre senza retribuzione dovuta.

Tale obbligo varrà praticamente per tutte le categorie di dipendenti, sia pubblici che privati, ma è esteso anche ai lavoratori autonomi. Il lasciapassare servirà, inoltre, per tutti i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le aziende pubbliche e private, anche sulla base di contratti esterni.

Adempimenti dei datori di lavoro

In sintesi, per essere in regola con le ultime disposizioni, il datore di lavoro deve provvedere a:

  • definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche entro il 15 ottobre 2021
  • individuare con atto formale i soggetti incaricati all’accertamento del rispetto degli obblighi
  • provvedere alla scelta del dispositivo o dei dispositivi munito/i della App per procedere alle verifiche
  • verificare (a partire dal 15 ottobre 2021) il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge
  • gestire l’assenza ingiustificata del lavoratore
  • provvedere all’eventuale applicazione di sanzioni disciplinari.

Modalità operative delle verifiche

In attesa delle linee guida del governo, i datori di lavoro possono già attivarsi per predisporre in modo strutturato le verifiche dei certificati dei lavoratori. Questi, in sintesi i passaggi da effettuare:

  • nominare, anche ai fini “data protection”, i collaboratori incaricati delle verifiche, comprensiva delle istruzioni necessarie ad assicurare il rispetto, in particolare, delle esigenze di riservatezza e del principio di minimizzazione
  • stabilire e comunicare istruzioni da impartire agli uffici del personale, o ai collaboratori incaricati della gestione amministrativa dello stesso, per la registrazione delle assenze “ingiustificate” e per il riporto delle informazioni indispensabili nelle buste paga
  • consegnare agli interessati e/o pubblicare in azienda, idonee informative
  • organizzare gli accessi in modo che le verifiche siano eseguite garantendo la riservatezza e il rispetto della dignità delle persone.

Scarica il fac-simile della documentazione

Per agevolare i titolari e le imprese alle prese con gli oneri previsti abbiamo predisposto una serie di modelli di documenti da compilare e scaricare per essere in regola.

Al link sottostante mettiamo a disposizione:

1 – Una bozza di regolamento interno da compilare e esibire in caso di controlli

2- L’informativa per tutti i lavoratori

3- La delega per l’incaricato al controllo dei certificati

4 – L’informativa per il lavoratore incaricato

5- Istruzioni sull’utilizzo dell’app per il controllo Green Pass

Le sanzioni 

L’assenza ingiustificata non toglie comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. In caso di violazione dell’obbligo (per il lavoratore che cioè accede al luogo di lavoro senza averne titolo) scatta una multa da 600 a 1.500 euro. I datori di lavoro inadempienti verso gli obblighi di verifica rischiano invece sanzioni da 400 a 1.000 euro.

Aziende con meno di 15 dipendenti

Per le imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il 5° giorno di assenza ingiustificata del lavoratore, il datore di lavoro ha facoltà di stipulare un contratto di sostituzione con altro lavoratore, per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile più volte, e non oltre il termine del 31 marzo 2021.

Nel caso di stipula di contratto di sostituzione del dipendente assente, l’azienda ha inoltre la possibilità di sospendere il lavoratore sostituito (sempre dopo 5 giorni di assenza ingiustificata dal lavoro).

Leggi anche: Decreto Green Pass: «impianto non nelle corde delle piccole imprese».

Obbligo per titolari, dipendenti e collaboratori 

Il decreto prevede che siano tenuti a possedere e a esibire su richiesta il green pass, coloro che svolgano attività di lavoro dipendente nel settore privato. Oltre ai dipendenti delle aziende, la lista comprende: 

  • colf 
  • baby-sitter 
  • badanti 
  • titolari e dipendenti degli studi professionali – avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri 
  • tutti i titolari di partite Iva. 

La norma sull’obbligo di certificazione è estesa anche ai consulenti. Dovranno avere il green pass inoltre i tassisti, i conducenti dei mezzi di trasporto a lunga percorrenza e quelli del trasporto locale

 

Locali, centri sportivi, negozi 

Si allarga l’imposizione di certificazione verde anche ai titolari e ai dipendenti dei locali dove l’obbligo di green pass era finora previsto solo per i clienti. La norma vale per: 

  • ristoranti e bar 
  • palestre 
  • piscine 
  • circoli sportivi 
  • lavoratori dello spettacolo e delle sale da gioco.  

Obbligatorio il lasciapassare anche per chi lavora nei negozi, nelle farmacie, nei tabaccai e nelle edicole. Resta ancora da sciogliere il nodo sui titolari di tali attività, ad ora non esplicitamente sottoposti ad obbligo dal decreto. 

 

Chi effettua i controlli in azienda 

Saranno i datori di lavoro a dover effettuare i controlli sul green pass dei dipendenti privati. Per chi effettua prestazioni esterne, il controllo spetta sempre al proprio datore di lavoro

Spetta ai datori di lavoro aver definito le modalità operative per le verifiche della certificazione dei dipendenti. Questo aspetto andrà gestito in modo preciso, seguendo puntualmente le direttive del governo. 

 

I controlli andranno effettuati, possibilmente, all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. Sempre i datori di lavoro dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni. 

Saranno gli stessi soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni a trasmettere, nel caso, al Prefetto gli atti relativi alla violazione. 

Tamponi: prezzi e durata 

Secondo le ultime disposizioni, i tamponi molecolari avranno validità 72 ore. I test rapidi (antigenici) rimangono validi 48 ore, sempre a pagamento, anche se a prezzo calmierato. I costi saranno di: 

  • 8 euro per i minori 
  • 15 euro per gli adulti. 

Test molecolari e rapidi gratuiti, invece, per le persone «fragili», ovvero per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità, che non possono effettuare la vaccinazione anti Sars-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del ministro della Salute. 

 

Per i guariti, green pass con 1 dose 

Il nuovo decreto riduce anche i tempi per ottenere il certificato da parte di coloro che hanno sconfitto il Covid. I guariti dall’infezione non dovranno più attendere 15 giorni dalla dose di vaccino prevista per avere il green pass, ma lo potranno ottenere subito dopo la somministrazione

Tutte le altre casistiche per ottenere il certificato verde – illustrate in questo articolo – restano invariate. 

CNA a supporto delle imprese

I professionisti dell’Area Lavoro CNA sono a disposizione delle aziende socie, per assisterle su tutte le tematiche relative al Green Pass e sulle modalità di verifica dei certificati.

Per informazioni e assistenza, contatta la mail lavoro@cnavenetovest.it o il numero 0444 569 900 (rif. Area Lavoro e Capiate Umano).

[photo by freepik] 

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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