Superbonus 110%, le ultimissime novità
Il Mise definisce termini tecnici e requisiti necessari per ottenere i bonus. CNA operativa da subito per i visti di conformità e le asseverazioni
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Firmato il decreto sui requisiti tecnici relativi al Superbonus 110%. Adesso sono ufficiali tutte le indicazioni tecniche e operative per poter richiedere il bonus, che arrivano dopo l’approvazione definitiva della misura prevista dal Decreto Rilancio e della pubblicazione della guida dall’Agenzia delle Entrate, lo scorso 24 luglio.

Mercoledì 5 agosto il Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha inoltre firmato il decreto relativo alla modulistica e alle modalità di trasmissione dell’asseverazione necessaria, rendendo di fatto operative le richieste per poter ottenere i bonus.

In questo nostro articolo, una sintesi delle principali misure ammesse a bonus, con tutti i dettagli.

 

Requisiti tecnici e asseverazioni

Per dare piena attuazione al Superbonus, il Mise ha chiarito in particolare due questioni fondamentali, attraverso altrettanti specifici decreti:

  • Decreto Requisiti tecnici, dove vengono definite in dettaglio le specifiche tecniche che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, oltre ai massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
  • Decreto Asseverazioni, che si occupa di definire le modalità di trasmissione del modulo di asseverazione che andrà recapitato ai vari organi competenti, tra cui l’Enea.

 

Decreto Requisiti tecnici

Il decreto più importante ha dovuto subire delle modifiche per adeguarsi alle novità introdotte dal D.L. Rilancio. In questo caso, l’obiettivo dell’esecutivo era duplice: da un lato, mettere a disposizione dei tecnici tutti gli strumenti utili alla completa attuazione degli incentivi previsti, e dall’altro, evitare un aumento dei costi a carico dello stato per l’erogazione delle agevolazioni. 

In particolare, il provvedimento in oggetto definisce:

  • i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni (Ecobonus, Bonus facciate e Superbonus al 110%);
  • i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento;
  • le procedure e le modalità di esecuzione di controlli a campione, eseguiti dall’Enea e volti ad accertare il rispetto dei requisiti che determinano l’accesso al beneficio.

 

I massimali di costo

Lo schema del decreto stabilisce che per gli interventi del Superbonus, e per gli altri interventi che prevedano l’asseverazione da parte del tecnico abilitato, quest’ultimo deve accertare che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, in base ai seguenti criteri:

  1. i costi devono essere inferiori o uguali ai costi medi delle opere riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti in cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento, oppure in prezzari commerciali;
  2. in mancanza delle condizioni precedenti, i prezzi devono essere determinati in maniera analitica, con procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. 

 

I costi ammessi a detrazione per prestazioni professionali sono:

  • costi per la redazione Ape;
  • costi per l’asseverazione concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.

 

Ok alle detrazioni anche per porte e finestre

Nell’ultima versione del provvedimento è stata espressamente inserita l’applicazione dell’incentivazione anche ai microgeneratori a celle di combustione (idrogeno). 

Potranno inoltre usufruire del bonus anche i lavori effettuati per interventi di sostituzione di porte interne e finestre, a condizione che tali interventi contribuiscono a migliorare l’efficientamento energetico dell’edificio.

 

Decreto Asseverazioni

Il secondo decreto del Mise disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi del Superbonus. 

L’asseverazione potrà avere come oggetto gli interventi conclusi, o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.

In caso di asseverazione per stato di avanzamento lavori, questa potrà essere presentata non più di due volte per ogni intervento, e dovrà essere comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione riferita alla conclusione dei lavori. 

 

Previsti controlli e sanzioni



Il provvedimento disciplina inoltre i controlli a campione sulla regolarità delle asseverazioni e stabilisce le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni inesatte o inattendibili, precisando le relative sanzioni previste dalla legge. 

 

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