Modifiche ai veicoli senza collaudo, mercoledì 31 marzo un webinar
Dalle 14.00 appuntamento gratuito con esperti di settore per vedere nel dettaglio come si attuano le modifiche e come effettuare la certificazione.
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Come previsto dal decreto 8 gennaio 2021 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per molte delle modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli non è più richiesta la visita e prova presso gli Uffici del Dipartimento competenti.

Il Ministero specifica inoltre quali sono i requisiti per l’accreditamento presso gli Uffici della Motorizzazione Civile, che devono rispettare le officine di autoriparazione che eseguono le modifiche nell’ambito delle relative competenze.

Le modifiche per cui non serve più la verifica

In pratica, da quest’anno, le modifiche per cui non sono più necessarie visita e prova riguardano:

  1. Sostituzione del serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel
  2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1
  3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni ed esami di guida
  4. Installazione dei seguenti adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili:

– Pomello al volante

– Centralina comandi servizi

– Inversione dei pedali acceleratore-freno nella configurazione speculare a quella originaria

– Spostamento leve comandi servizi (luci, tergicristalli, etc.)

– Specchio retrovisore grandangolare interno

– Specchio retrovisore aggiuntivo esterno.

Obbligo di accreditamento delle officine

La nuova normativa prevede che anche le officine di autoriparazione che eseguono le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali sopra indicate, debbano accreditarsi presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile territorialmente competente, il quale assegnerà un codice identificativo meccanografico.

In seguito ad ogni modifica effettuata, l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte, e annota, in ordine progressivo, su apposito registro, il numero di targa e numero di telaio del veicolo, il nominativo dell’intestatario, il tipo di modifica e la data in cui è stata effettuata la modifica stessa.

Inoltre, nei casi previsti, l’officina deve rilasciare all’interessato anche la certificazione di origine e/o la certificazione di conformità.

Mercoledì 31 marzo un webinar gratuito per vedere nella pratica come operare

Per permettere a tutti gli autoriparatori interessati di entrare nel merito delle novità, illustrando nel dettaglio le procedure da attuare in officina, CNA Veneto Ovest organizza un incontro online gratuito, in programma mercoledì 31 marzo dalle 14.00.

Nel corso del webinar, oltre a spiegare tutta la parte normativa, verranno affrontati in particolare i temi del collaudo e della certificazione sulle seguenti modifiche del veicolo:

  • Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel
  • Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1
  • Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida
  • Installazione di alcuni di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili.

Dopo la parte di spiegazione, ci sarà uno spazio dedicato alle domande, alle quali risponderanno i consulenti specializzati di ACI Thiene, partner dell’evento.

Carta di circolazione, le regole per l’aggiornamento

La domanda di aggiornamento della carta di circolazione va presentata entro 30 giorni dal completamento dei lavori. Il decreto prevede che la domanda possa essere presentata dall’intestatario del veicolo interessato presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio, in relazione alla sede della ditta che ha eseguito i lavori di modifica; oppure – dai prossimi mesi – presso uno studio di consulenza automobilistica, abilitato in “Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto”.

In questa prima fase applicativa delle nuove regole e in attesa dell’allineamento e dell’implementazione delle procedure informatiche, infatti, la procedura potrà essere attivata solo presso l’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio.

Domanda di aggiornamento, cosa serve

La domanda di aggiornamento della carta di circolazione deve essere redatta sul modello denominato TT 2119 e ad essa vanno allegati:

  • Attestazione del versamento di € 10,20 sul cc postale 9001
  • Attestazione del versamento di € 16,00 sul cc postale 4028
  • Attestazione dei lavori dell’officina accreditata
  • Certificazione di origine dei componenti installati
  • Certificato di conformità, laddove previsto.

A seguito dell’approvazione della richiesta di aggiornamento, l’Ufficio Motorizzazione Civile competente emette un tagliando adesivo, da applicare sulla carta di circolazione del veicolo, che riporta:

  • i dati variati o integrati conseguentemente alle modifiche apportate
  • il numero identificativo dell’officina che ha eseguito i lavori.

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