In che modo le aziende devono gestire e smaltire i rifiuti costituiti da DPI – dispositivi di protezione individuale – nel periodo di emergenza da Coronavirus?
Ad oggi, le disposizioni del Governo non forniscono indicazioni precise sulle modalità di gestione e smaltimento dei dispositivi come mascherine, guanti, indumenti protettivi, ecc. utilizzati in luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie.
I nostri esperti Ambiente e Sicurezza hanno raccolto le diverse norme in materia, per poter fornire ad artigiani e imprenditori una serie di linee guida utili a gestire i propri rifiuti aziendali, senza incorrere in rischi e sanzioni. Prima di capire come muoversi però, è bene ricordare che la sanificazione e il corretto smaltimento dei rifiuti vanno fatti effettuare da imprese e personale specializzato, rispettando tutte le norme previste e garantendo la salute e la sicurezza di tutti.
Come gestire correttamente i rifiuti da DPI: l’ordinanza regionale
Ad oggi, le disposizioni del Governo non forniscono indicazioni precise sulle modalità di gestione e smaltimento dei dispositivi come mascherine, guanti, indumenti protettivi, ecc. utilizzati in luoghi di lavoro diversi dalle strutture sanitarie, ma Il governatore del Veneto ha disposto una ordinanza specifica (n. 41 del 15 aprile 2020) che stabilisce che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 anche da lavoratori di aziende produttive siano conferiti e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, qualora non ci si trovi in presenza di casi accertati di contagio da Covid-19.
L’azienda però dovrà essere in regola con il pagamento della Tari. Al contrario, il rifiuto dovrà essere considerato come rifiuto speciale pericoloso, utilizzando il principio di precauzione e classificandolo CER 150202 “assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose”.
L’ordinanza stabilisce inoltre alcune deroghe al deposito temporaneo dei rifiuti nel periodo di vigenza dello stato emergenziale:
- i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi di cui al massimo 20 metri cubi di rifiuti pericolosi; il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti vengano raggiunti nell’arco temporale di un anno.
Ambienti a contatto con soggetti infetti: cosa fare
Il Ministero della Salute (con circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020), ha specificato che, in caso di locali dove hanno soggiornato persone affette da Coronavirus, «dopo l’utilizzo, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto».
Questo è valido sempre, anche quando non sono stati utilizzati per finalità sanitarie, ma ad esempio dagli addetti alla pulizia dei locali potenzialmente contaminati.
Il principio di precauzione
In mancanza di indicazioni ufficiali sui DPI utilizzati in ambienti in cui non sono stati accertati casi di COVID-19, è consigliabile attuare cautelativamente il “principio di precauzione”.
In pratica, la normativa dice che, nel caso ci si trovi di fronte all’impossibilità di stabilire se un rifiuto sia classificabile effettivamente come pericoloso o non-pericoloso, quest’ultimo – per ragioni di sicurezza – deve essere classificato come rifiuto pericoloso, dunque deve essere smaltito attivando tutte le precauzioni e le modalità del caso.
Ai “rifiuti speciali” viene attribuito il codice CER 18.01.03* che li identifica come “rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”.
Per gestire e smaltire al meglio tali rifiuti, è obbligatorio:
- predisporre dei contenitori per rifiuti sanitari, sui quali deve essere apposto il segnale di pericolo di rischio biologico;
- avviare allo smaltimento i rifiuti entro 30 giorni dalla chiusura del contenitore (se il volume complessivo dei rifiuti presente in ogni unità locale aziendale è inferiore a 200 litri); se il volume dei rifiuti è invece uguale o superiore a 200 lt, lo smaltimento va effettuato entro 5 giorni;
- istituire un registro di carico e scarico dei rifiuti, vidimato presso la Camera di Commercio, in cui registrare in carico il quantitativo di rifiuti, entro 5 giorni dalla chiusura del contenitore, e in scarico, entro 5 giorni dall’inizio del trasporto, la quantità di rifiuti avviata a smaltimento;
- predisporre il ritiro, con relativo formulario di identificazione dei rifiuti, vidimato presso la Camera di Commercio o l’Agenzia delle Entrate; il ritiro deve essere effettuato da trasportatori che utilizzano veicoli regolarmente iscritti all’Albo nazionale gestori ambientali in categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi) per il trasporto di rifiuti con codice 18.01.03 e con veicoli e personale rispondenti ai requisiti previsti dall’ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su strada);
- compilare e inviare telematicamente o via PEC alla Camera di Commercio territorialmente competente, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, entro il 30 aprile 2021.
Sanzioni per chi non rispetta le regole
Attenzione perché chi non rispetta in ogni punto il protocollo di smaltimento sopra elencato, rischia di cadere in sanzioni molto pesanti.
Sono infatti previsti l’arresto da sei mesi a due anni e fino a 26 mila euro di multa, per chi decidesse di conferire i rifiuti al servizio pubblico, occultandone la pericolosità e quindi infrangendo la legge.
Gestioni rifiuti più sicura con CNA
Con i professionisti dell’Area Ambiente e Sicurezza di CNA la gestione dei rifiuti aziendali non è più un problema. Ti aiutiamo noi in tutte le fasi, dall’apertura e tenuta dei registri, ai rapporti con le società adibite al ritiro.
Chiamaci per una consulenza, o mandaci una mail all’indirizzo ambiente@cnavenetovest.it.