Sicurezza, ora formazione anche per il titolare
Nuova legge, nuovi obblighi. E occhio anche al ruolo del preposto: da oggi dovrà fermare l’attività in caso di rischi.

Diego Zarantonello

Responsabile Area HSE & Sustainability

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Linea dura in azienda contro i rischi per la salute dei lavoratori. La conversione in legge (17 dicembre 2021, n. 215) del decreto Fisco-Lavoro infatti amplia le disposizioni che dovranno essere rispettate per non incorrere in sanzioni, e soprattutto estende i presidi di controllo sul territorio per individuare subito chi non rispetta le regole.

 

Le novità principali interessano soprattutto il datore di lavoro, che da oggi avrà l’obbligo di frequentare percorsi di formazione in prima persona. L’altro aspetto in evidenza riguarda la figura del preposto, che acquisisce un nuovo ruolo con doveri e responsabilità da rispettare tassativamente.

 

 

Sicurezza obbligatoria anche per i titolari

 

Questa come detto è la vera svolta introdotta dalla normativa. Per tutelare la sicurezza dei lavoratori in azienda adesso il datore di lavoro dovrà impegnarsi direttamente, ricevendo adeguata e specifica formazione da aggiornare periodicamente.

 

Attualmente quest’obbligo è già in vigore a tutti gli effetti, anche se si attende entro il 30 giugno prossimo l’accordo Stato-Regioni per definire durata dell’attività, contenuti minimi da trattare e modalità di formazione e verifica finale.

 

La nuova autorità del preposto: bloccare l’attività

 

La nuova legge cambia completamente il ruolo del preposto. Prima tale incarico, sempre affidato a uno dei lavoratori, poteva essere considerato una sorta di vigilanza “soft”: la sua funzione si poteva limitare al semplice controllo del rispetto delle regole da parte dei colleghi, con eventuale richiamo bonario in caso di inottemperanze.

 

Adesso la figura invece acquisisce una nuova autorità a tutti gli effetti. Con un diritto-dovere particolare: fermare l’attività in caso di rischi per la salute dei lavoratori. Dalla mancata adozione di presidi di protezione individuale all’utilizzo di macchinari e strumentazioni non a norma, fino all’assenza di documentazione prevista per legge.

 

Sottolineiamo un passaggio importante affinché sia chiaro: non si tratta di una scelta arbitraria. Se nota illeciti il preposto dovrà necessariamente bloccare l’attività, altrimenti ne risponderà direttamente in caso di controlli o peggio ancora incidenti.

 

 

Chi è il preposto

 

A svolgere l’incarico di preposto sarà ancora uno dei lavoratori, nominato formalmente nelle diverse attività lavorative e anche comunicato al datore di lavoro committente nei casi di contratto d’appalto, d’opera e di somministrazione.

 

Attenzione però: anche senza nomina si può essere preposti “de facto”. Si considera infatti preposto, salvo differenti indicazioni da parte del datore di lavoro, chiunque abbia un ruolo di accertata autorità professionale sugli altri colleghi, per nomina o prassi consolidata.

 

In questo caso la responsabilità è automatica. E valgono quindi gli obblighi di cui sopra.

 

 

La formazione per i preposti

 

Oltre all’onere del controllo attivo sull’attività, per il preposto si mantiene anche l’obbligo di partecipare ad attività formative. Che però rispetto alla normativa precedente richiede un aggiornamento ogni 2 anni anziché ogni 5.

 

 

 

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Sanzioni

Chi non rispetta le regole rischia di passare guai. Nello specifico:

Datore di lavoro

  • arresto da 2 a 4 mesi e multa da 1500 a 6000 euro se non individua il preposto
  • arresto da 2 a 4 mesi o multa da 1.474,21 a 6.388,23 euro se non è in regola con aggiornamento e formazione del proposto

Preposto

Arresto fino a 2 mesi o una multa da 491,40 a 1474,21 euro in caso di mancato svolgimento del proprio compito.

 

Sospensione dell’attività anche per irregolarità documentali

 

Chiudiamo con un’ultima segnalazione. Come abbiamo ricordato in questo articolo, la stretta che può determinare la sospensione dell’attività lavorativa può riguardare anche irregolarità nella documentazione per la sicurezza prevista dalla legge.

E la cosa vale già alla prima inottemperanza, anche senza reiterazione del reato. Le sospensioni che potranno comportare direttamente la sospensione dell’attività sono:

 

·        Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

·        Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione;

·        Mancata formazione ed addestramento;

·        Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

·        Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS).

 

 

I controlli aumentano

 

Maggiori sanzioni ma anche maggiori controlli. Oltre a inasprire le pene in caso di irregolarità, la nuova normativa amplia anche le competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro negli ambiti della salute e sicurezza. Prevista un presidio ancora maggiore su tutto il territorio nazionale, in coordinamento, a livello provinciale con le ASL.

 

 

Il nostro consiglio

 

Il nostro consiglio è uno solo: non sottovalutare i nuovi oneri. Perché il rischio reale è che comportino lo stop forzato dell’attività lavorativa, nei casi di inadempienze meno gravi. Tanto più che mettersi in regola può costare meno di quello che si pensa, sia in termini di costi che di valore economico. Fate adesso un check rapido delle vostre necessità, e pianificate al meglio la strategia per mettervi al riparo da qualsiasi imprevisto, soprattutto in caso di controlli.

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Diego Zarantonello

Responsabile Area HSE & Sustainability

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