Sicurezza sul lavoro, firmato il nuovo protocollo anti-Covid
Sottoscritto il documento con le linee guida valide per i luoghi di lavoro, con alcuni aggiornamenti e novità
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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha siglato il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”. 

Il documento aggiorna e rinnova i precedenti accordi in tema di sicurezza e prevenzione sul lavoro (l’ultimo aggiornamento era di aprile 2020), riportando tutte le indicazioni da seguire, per evitare la diffusione del virus in azienda, e per gestire eventuali contagi. 

 

I punti cardine del documento 

Il nuovo Protocollo punta a fornire indicazioni operative “finalizzate a incrementare … l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19“. 

Ecco le principali disposizioni e novità: 

INGRESSO IN AZIENDA 

Per il rientro al lavoro dopo l’infezione è ora necessario il tampone molecolare o antigenico negativo, che può essere effettuato anche in struttura sanitaria accreditata o autorizzata dal servizio sanitario. 

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

Il nuovo protocollo prevede che l’azienda assicuri “la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”, aggiornando la normativa specifica di riferimento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Il documento recepisce l’indicazione che le mascherine chirurgiche sono definite DPI. Viene inoltre prescritto che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore”. 

FORMAZIONE AZIENDALE 

Di fatto, il nuovo protocollo non prevede (come invece faceva il precedente) lo stop dell’aggiornamento dei corsi salute e sicurezza.  

Pertanto, risulta opportuno per le aziende recuperare quanto prima la formazione scaduta durante la pandemia, per sanare le posizioni ad oggi in sospeso. 

TRASFERTE DI LAVORO 

Viene stabilito che le trasferte sono consentite, ma ci deve essere una valutazione preliminare, a seconda dei casi. 

LAVORO AGILE 

Anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, va favorito il ricorso al lavoro agile e da remoto, ma il datore di lavoro dovrà garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause). 

INFORMAZIONE 

Il datore di lavoro deve effettuare un’informazione adeguata sui rischi di contagio, in base alle mansioni e ai contesti lavorativi; deve inoltre essere spiegato il corretto utilizzo dei DPI. 

POTENZIATO IL RUOLO DEL MEDICO 

Viene specificato l’obbligo di coinvolgere il medico competente nella gestione di contagiati in azienda. Il medico potrà inoltre suggerire l’adozione di strategie di testing/screening se ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della tutela della salute dei lavoratori. 

Viene anche ribadito l’obbligo della visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, nel caso del ritorno al lavoro dei lavoratori positivi. 

SOSPENSIONE ATTIVITÀ 

Viene confermato invece il principio secondo il quale, il mancato rispetto del protocollo comporta la sospensione dall’attività lavorativa, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 

COSTI A CARICO DELL’AZIENDA 

Il documento, infine, ribadisce che i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali (inclusi i costi per la somministrazione), siano interamente a carico del datore di lavoro

 

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