Nella lotta al contagio da Coronavirus, la Regione Veneto ha emanato in data 14 aprile una nuova ordinanza con alcune misure che vanno a integrarsi alle disposizioni contenute nel Dpcm nazionale del 10 aprile 2020.
Le misure di carattere regionale hanno una rilevanza estesa in generale a tutta la popolazione del Veneto, ma non mancano le novità d’interesse in particolare per imprese e esercizi commerciali. In questo articolo ricordiamo i punti più importanti.
Spostamenti all’esterno
Negli spostamenti all’esterno della proprietà privata devono essere utilizzati mascherine o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante. L’attività motoria è individuale e deve svolgersi in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona. È ammesso lo spostamento con ogni mezzo per il conferimento di rifiuti agli idonei centri di raccolta differenziata
Chiusura nei giorni festivi
È disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020; nelle giornate di apertura, negli esercizi suddetti è ammessa la vendita delle categorie di prodotti già commercializzati prima del 21.2.2020.
Blocco dei mercati rionali
I mercati su suolo pubblico o analoghi su suolo privato sono in generale vietati. Sono consentiti solo nei Comuni che scelgono di adeguarsi a un apposito piano, che contenga le seguenti condizioni minimali:
- nel caso di mercati all’aperto, una perimetrazione;
- presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
- sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo dell’accesso all’area di vendita;
- per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso e bocca
Negozi: distanze minime e mascherine e guanti per i clienti
In tutti i punti di vendita, sia nell’area esterna di attesa, sia nei locali interni, sia nelle aree di vendita completamente all’aperto, devono essere rispettate da tutti i presenti le misure di distanziamento di almeno due metri e dell’utilizzo di guanti e mascherine, o garantendo la copertura di naso e bocca con altri mezzi idonei. Tali dispositivi devono essere forniti dal venditore, in mancanza di disponibilità da parte del’acquirente.
Negozi: ingressi contingentati
Va mantenuto un unico accesso contingentando gli ingressi della clientela al fine di evitare assembramenti. Va limitato l’accesso a un solo soggetto per nucleo familiare, salva la necessità di accompagnamento.
Negozi e imprese: sanificazione obbligatoria
È obbligatoria la ricorrente ed efficace sanificazione dei locali chiusi e delle aree di stasi e circolazione di operatori e avventori.
Ok cibi e bevande a domicilio
È ammessa l’attività economica, anche di somministrazione di alimenti e bevande, svolta esclusivamente mediante consegna a domicilio.
Fabbriche e industrie: rispetto del Protocollo anti contagio
Tutte le attività produttive ammesse, industriali, commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso, e di servizi, incluse quelle bancarie e assicurative, devono essere espletate nel rispetto, per i dipendenti, del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. (Qui i nostri consigli per mettersi in regola)
Neonati, cartolerie e librerie: solo due giorni a settimana
La vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi.
Ok manutenzione del verde
È ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese le aree turistiche, incluse le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.
Taxi e NCC: capienza ridotta
Per il Trasporto Pubblico non di linea dovranno essere adottate a bordo dei veicoli idonee misure atte a contenere la diffusione del contagio. Il conducente dovrà indossare guanti e mascherine, così come i trasportati. Il numero massimo di trasportati è ridotto alla metà della capacità del veicolo (per difetto), e sempre nel rispetto delle distanze. Si dovrà provvedere al mantenimento della sanificazione delle maniglie delle porte e degli appositi sostegni dei passeggeri oltre a provvedere ad aerare sempre il veicolo all’inizio ed al termine di ogni nuovo trasporto di passeggeri.
Controllo della temperatura
In tutte le attività economiche e sociali è raccomandato il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37,5 gradi.