Trasporti i tuoi rifiuti? Devi iscriverti all’Albo Gestori Ambientali
Le attività che non si avvalgono di servizi esterni per lo smaltimento devono registrarsi alla categoria 2 Bis, con iscrizione di durata decennale.

Diego Zarantonello

Responsabile Area HSE & Sustainability

Le imprese che anche occasionalmente trasportano in autonomia i propri rifiuti devono essere iscritte all’Albo Gestori Ambientali nella categoria 2 Bis. Lo dice il Regolamento in materia, come indicato dal D.M. n.120/2014.

È il caso per esempio delle imprese edili che dal cantiere trasportano i rifiuti da costruzione e demolizione derivanti dal loro lavoro direttamente al centro di smaltimento o di recupero, o delle imprese che necessitano di trasportare i rifiuti da manutenzione dal luogo della produzione fino alla sede della propria azienda, per esempio: un idraulico o un elettricista che producono rifiuti lavorando presso un cliente e li trasportano presso la propria sede per un deposito temporaneo.

Tutte queste azioni necessitano di un’autorizzazione al trasporto, connessa direttamente all’iscrizione all’albo secondo le modalità che spieghiamo in questo articolo.

 

Chi deve iscriversi all’Albo Gestori Ambientali

Devono iscriversi nella Categoria 2/bis dell’Albo Gestori Ambientali i seguenti soggetti:

  • produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti;
  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di massimo trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti.

Per “produttore iniziale” si intende l’impresa/ente la cui attività ha prodotto il rifiuto, escludendo i cosiddetti “nuovi produttori”, cioè i soggetti produttori di rifiuti a seguito di operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che modificano la natura o la composizione di detti rifiuti.

 

Cosa succede a chi non è in regola

Il trasporto dei rifiuti, anche occasionale, senza iscrizione all’albo gestori ambientali comporta la confisca del mezzo e una pena dell’arresto da tre mesi a un anno o ammenda da 2600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell’arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 2600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Caratteristiche dell’iscrizione

La categoria 2BIS ha una validità di 10 anni, che sarà mantenuta valida con il pagamento dei diritti annuali di 50 euro che va versata entro il 30 aprile di ogni anno per non incorrere nella sospensione e poi cancellazione dall’Albo stesso.

Il provvedimento autorizzativo verrà rilasciato sulle targhe dei veicoli che si intendono utilizzare per il trasporto di rifiuti e sulla base dei codici CER che verranno richiesti in fase di domanda di iscrizione. Qualunque cambio targa, per acquisto o vendita dei veicoli, o qualunque nuovo codice CER, deve essere preventivamente comunicato all’Albo Gestori Ambientali con una specifica pratica al fine di ottenere un provvedimento sempre aggiornato, evitando così possibili sanzioni in caso di controllo stradale che di accertamento delle autorità competenti.

 

Come iscriversi

L’iscrizione all’Albo avviene tramite comunicazione telematica alle autorità competenti. I nostri consulenti sono a disposizione per qualsiasi informazione su pagamenti e tempi dell’iscrizione all’Albo, per dubbi sul pagamento delle tasse annuali e per la verifica della posizione autorizzata (targhe/mezzi/codici rifiuto).

Foto Freepik

Diego Zarantonello

Responsabile Area HSE & Sustainability

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