[art. aggiornato al 20.09.2021]
Il governo sceglie di seguire la “linea dura” approvando con un nuovo decreto l’obbligo di green pass per l’accesso a molte attività, a partire dal 6 agosto.
Si tratta di una decisione doverosa, spiegano da Montecitorio, per garantire la continuità delle imprese e tutelare la salute di cittadini e lavoratori, soprattutto di fronte alla diffusione di nuove varianti del virus.
L’esecutivo ha inoltre prolungato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021.
Chi può ottenere il green pass
Il green pass ha validità di 12 mesi. Possono ottenerlo coloro che:
- hanno effettuato la prima dose di vaccino (in questo caso il lasciapassare è valido dal 15° giorno dalla prima, e fino alla seconda somministrazione)
- hanno un certificato di guarigione nei precedenti 6 mesi
- hanno effettuato un test molecolare o antigenico o salivare nelle 48 ore precedenti e ha avuto esito negativo.
Inoltre, tutti coloro che dopo l’infezione Covid-19 hanno fatto una dose di vaccino entro l’anno dalla malattia (cioè dalla data del tampone molecolare positivo) potranno ricevere un green pass valido per 12 mesi dalla data di somministrazione.
Restano comunque sempre esentati tutti i cittadini di età inferiore ai 12 anni e “i soggetti che hanno idonea certificazione medica”.
Come si scarica il codice
Per avere il QR code che attesta il green pass, bisogna aver ricevuto un sms con il codice authcode, che dovrà essere inserito sulla pagina internet dgc.gov.it oppure sulla app Immuni. Sulla app IO, invece, compare direttamente.
Leggi come funziona il green pass in questo articolo, oppure consulta il sito dedicato del governo www.dgc.gov.it/web/.
Agevolazioni sui tamponi
Per andare incontro a tutte le necessità, il governo ha deciso di prevedere agevolazioni economiche per l’effettuazione di tamponi a prezzi ridotti, fino al 30 settembre.
Saranno dunque valide come green pass anche le certificazioni cartacee rilasciate dopo esito negativo di tampone.
Dove sarà obbligatorio il green pass
Dal 6 agosto il pass sarà obbligatorio per l’accesso a:
- eventi sportivi
- sagre e fiere, convegni e congressi
- musei, luoghi della cultura e mostre
- centri culturali, centri sociali e ricreativi al chiuso (sono esclusi da green pass: i centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione)
- parchi tematici e di divertimento
- centri termali
- sale bingo e casinò
- teatri
- cinema
- concerti
- concorsi pubblici
- consumazioni seduti ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti
Sarà inoltre necessario per le seguenti attività sportive al chiuso:
- piscine al chiuso
- palestre al chiuso
- sport di squadra al chiuso
- centri benessere al chiuso.
Alberghi e cerimonie
I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture, non sono tenuti a utilizzare il green pass.
Per i banchetti, in occasione di cerimonie civili e religiose, il green pass era già stato previsto. Non c’è un numero massimo di persone prefissato per ogni tavolo. Il buffet è consentito ma «esclusivamente con somministrazione da parte di personale incaricato e senza possibilità per gli ospiti di toccare quanto esposto». La modalità self-service può essere consentita soltanto «per buffet con prodotti confezionati in mono dose».
*Al momento non c’è un obbligo specifico di possesso del green pass da parte del titolare o dei dipendenti dei bar e ristoranti.
Chi deve controllare
Il controllo sul green pass spetta ai titolari o ai gestori delle attività per i quali è introdotto l’obbligo. Per facilitare il lavoro delle imprese, CNA ha elaborato un vademecum (in due versioni, una specifica per la Ristorazione, l’altra “generica”) con tutte le indicazioni necessarie per gestire al meglio questo nuovo strumento, garantendo la sicurezza della clientela.
>> SCARICA IL VADEMECUM RISTORAZIONE
>> SCARICA IL VADEMECUM GENERALE
Le sanzioni
Il governo ha previsto delle sanzioni sia per chi non è provvisto di pass, sia per gli esercenti che non lo richiedono: potranno essere elevate multe da 400 a 1000 euro. Se la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.
Nuovi criteri per le zone a colori
Il nuovo decreto modifica anche i parametri per l’assegnazione dei colori delle regioni. Dall’entrata in vigore del decreto i due parametri principali saranno:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.
Zona Bianca
Si resta in zona bianca se l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive. Se si superano i 50 casi, si continua ad essere zona bianca se:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10%.
Zona gialla
La zona gialla scatta se:
- l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti, a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15% e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10%.
Se si verifica un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20%.
Zona arancione
Si passa in zona arancione se si verifica un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e, contestualmente, si superano i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla.
Zona rossa
Una regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive:
- il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40%
- il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore 30%
Per tutte le specifiche sul nuovo decreto 22 luglio rinviamo al sito del governo >> www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-30/17514
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