I Durc non rientrano tra gli atti contributivi che dovranno attendere la fine dell’emergenza per avere un nuovo orizzonte di scadenza. Ma concedono comunque qualche settimana di validità in più.
Lo ha chiarito in via definitiva proprio il Decreto Rilancio, dopo che per giorni si sono susseguite, a partire dal Decreto Cura Italia, posizioni differenti.
Per farla breve: per i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, la validità è prolungata d’ufficio fino al 15 giugno 2020.
A partire dal 16 aprile 2020, le nuove richieste di regolarità contributiva seguiranno le normali regole dettate dalla normativa in materia.
Tutti gli altri atti previsti in fase di avvio di un cantiere edile, e quindi
- certificati
- attestati
- permessi
- concessioni
- autorizzazioni e atti abilitativi
- termini di inizio e di ultimazione dei lavori
conservano validità fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Adempimenti sospesi, zero rischi
Importante precisazione da Inps e Inail: il mancato pagamento di adempimenti e versamenti, consentito da sospensioni e proroghe connesse all’emergenza in atto, non avrà rilevanza ai fini della verifica di regolarità contributiva.
Istruzioni operative confermate
Quanto alle modalità di controllo di regolarità, sono confermati gli standard previsti dalla procedura del Durc online.
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