Il Ddl “Aiuti” è stato approvato. Vediamo i principali interventi
Con l’approvazione di giovedì in Senato il Ddl aiuti finisce l’iter parlamentare. 17 miliardi in aiuti: vediamo assieme le principali misure.

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

decreto aiuti

Con il voto finale di giovedì 14 luglio 2022 al Senato, il Decreto-legge “Aiuti” viene definitivamente approvato.

Di seguito vi riportiamo le principali iniziative previste dal provvedimento.

Un Decreto molto corposo, stanziati 17 mld di euro in aiuti, per importanti iniziative di sostegno a cittadini ed imprese: dai bonus contro il rincaro dell’energia, alla riduzione degli oneri per le bollette di luce e gas, fino ad iniziative per le imprese come il come il tax credit per la formazione 4.0, l’acquisto di beni strumentali, o ancora, gli aiuti per l’internazionalizzazione.

Tra le novità, introdotte in sede di conversione in legge del decreto, l’indennità di 550 euro una tantum per i lavoratori a tempo parziale.

 

Ecco riassunto per punti il Decreto Legge “Aiuti”: di seguito troverete i principali interventi raggruppati in magro paragrafi.

 

In primis affrontiamo gli interventi per la formazione e gli investimenti in ricerca e sviluppo 4.0 attraverso la formula del credito d’imposta.

 

Tax credit “beni strumentali immateriali”

Per gli investimenti in Per gli investimenti in software e piattaforme innovativi (definiti beni immateriali 4.0) che sono stati effettuati dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, oppure al 30 giugno 2023 se alla data del 31 dicembre 2022 è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, l’aliquota del credito d’imposta previsto è aumentata dal 20 al 50% 

Tax credit “formazione 4.0”

Attraverso lo strumento del credito d’imposta il governo ha voluto incentivare la formazione del personale dipendente finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche. Le aliquote previste, rispetto alla legge di bilancio 2020, sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese).

Per quanto riguarda le specifiche tecniche riguardanti: modalità di formazione, enti/soggetti che potranno erogare tali formazioni e i criteri per certificare l’avvenuta formazione saranno affrontate con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo economico.

Per i progetti di formazione avviati successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, ma che non soddisfino le condizioni previste sopra, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.

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Dopo aver affrontato i principali provvedimenti per quanto riguarda gli investimenti in innovazione e formazione, andiamo ad analizzare le misure di sostegno per il caro energia, sia di luce che di gas.

Bonus sociale energia elettrica e gas

La misura è stata estesa al terzo trimestre 2022. Possono usufruirne i clienti domestici economicamente svantaggiati e i clienti domestici in gravi condizioni di salute

Per determinare lo svantaggio economico, come previsto nei decreti aiuti precedenti, si andrà ad analizzare il valore ISEE:

  • ISEE non superiore a 12.000 euro (inizialmente 8.265 euro, diventati 12mila euro con il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21);
  • ISEE non superiore a 20.000 euro se si hanno a carico almeno 4 figli;
  • a prescindere dal reddito se, nel nucleo familiare, è presente un soggetto con gravi condizioni di salute con un disagio fisico e ha necessità di apparecchiature mediche per vivere;
  • percettori di Reddito di Cittadinanza (Rdc) o Pensione di cittadinanza (Pdc).

I bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto dal 1° gennaio 2022 o a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente.

Le somme già fatturate, eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus, sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro tre mesi dall’emissione della fattura medesima.

 

Azzeramento degli oneri generali per il settore elettrico

La norma impone ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) di annullare, per il terzo trimestre del 2022:

  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;
  • le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

 

Credito d’imposta contro il caro energia elettrica

Tra le misure d’aiuto alle imprese, per rispondere al forte aumento dei prezzi dell’energia, è stato previsto un credito d’imposta che passa dal 12 al 15%.

Tale credito d’imposta è previsto, per il secondo trimestre 2022, alle imprese, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica, dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW.

Viene stabilito, inoltre, che su richiesta del cliente, ARERA è tenuta ad inviare una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. Tale obbligo sarà entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

 

Riduzione dell’iva e degli oneri generali sul Gas

Per quanto riguarda i provvedimenti contro il caro energia il Governo ha previsto 3 interventi specifici contro l’aumento del gas: un’iva al 5%, sia sui consumi reali che per quelli stimati, oltre che un blocco alla crescita degli oneri di sistema.

  • Iva al 5%: Per quanto riguarda l’utilizzo del gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali viene stabilita l’aliquota Iva del 5%. Questo per le somministrazioni di gas contabilizzate nelle fatture per i consumi stimati di luglio, agosto e settembre 2022.

  • Consumi stimati: anche per le somministrazioni contabilizzate sulla base di consumi stimati l’aliquota Iva del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

  • Oneri generali di sistema: ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dovrà mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre 2022; ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro, con particolare riferimento agli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui.

 

 

Credito d’imposta per le imprese energivore contro il caro gas

Oltre agli interventi per mitigare la crescita dei costi in bolletta derivanti dalla crescita del costo del gas, il Governo ha previsto anche un aiuto dedicato direttamente alle imprese attraverso lo strumento del credito d’imposta per l’acquisto del gas:

  • viene riconosciuto l’aumento del credito d’imposta che passa dal 20 al 25%, per il secondo trimestre 2022, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale;
  • Viene invece fissato al 10 per cento il credito di imposta riconosciuto per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale.

Importante specificare come il credito d’imposta:

  • può essere utilizzato, esclusivamente in compensazione, entro il 31 dicembre 2022;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche ed intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo oppure imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

 

 

Autotrasportatori, ecco il credito d’imposta per acquisto gas naturale

Tra le categorie più colpite dal rincaro dell’energia e di conseguenza anche dei carburanti abbiamo gli autotrasportatori.

Per loro sono stati previsti specifiche misure, soprattutto l’estensione del credito d’imposta:

Il decreto-legge ha introdotto un credito d’imposta del 28% per le spese sostenute nel I trimestre 2022, al netto dell’Iva, per l’acquisto da parte degli autotrasportatori del gasolio utilizzato in veicoli di categoria euro 5 o superiore. 

In particolare:

  • possono usufruire della misura le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto (L’elenco è contenuto nel Testo Unico delle accise);
  • il credito d’imposta, che ricordiamo non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo le regole ordinarie;
  • il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, sempreché tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Incentivi alle imprese di trasporto passeggeri con autobus

Viene previsto lo stanziamento di 1 mln di euro a favore delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus di classe Euro V o Euro VI.

Le modalità di attuazione saranno stabilite con decreto apposito del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Pertanto, ad oggi non si sa come verranno impiegate queste risorse.

 

Dopo aver affrontato i principali provvedimenti per la mitigazione della crescita dei prezzi dell’energia, andiamo ad analizzare gli interventi in aiuto delle imprese: dai bonus edilizi alla garanzia per le aziende. Non solo aiuti diretti, ma anche specifiche di legge per chiarire e modificare alcune procedure contenute in interventi passati: uno su tutti i chiarimenti sul bonus 110.

 

Bonus edilizi e edifici unifamiliari

La detrazione del 110% spetta anche per gli interventi effettuati su unità immobiliari da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.

 

Cessione del credito in caso di bonus edilizi

Nell’ambito della disciplina del Superbonus, si prevede una proroga di tre mesi, dal 30 giugno al 30 settembre 2022, del termine previsto per realizzare il 30% dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione del Superbonus al 110 per cento. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d’Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. Qui sta la novità rispetto al primo testo che nello specifico va a sostituire l’ultimo periodo dell’art.121 comma 1 lettera a) del DL 34/2020: in tal modo per le banche è possibile cedere il credito a tutti i soggetti loro clienti quindi a società, professionisti e partite Iva

Infine, il governo, venendo incontro alle richieste della maggioranza, ha ammesso che le cessioni, per le quali rimane il limite massimo di 4, allarghino il proprio raggio d’azione. La quarta potrà essere effettuata dalle banche a qualsiasi partita Iva diversa dal consumatore finale, quindi a chiunque eserciti attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.

La norma ha effetto retroattivo (limitatamente a quelle inviate a partire dal 1° maggio 2022, sono esclusi quindi i crediti ceduti fino al 30 aprile), con l’obiettivo di sbloccare i vecchi crediti rimasti incagliati e liberare capienza fiscale presso le banche

Cessione del credito: allargamento del perimetro per le banche

Garanzie alle imprese

Altro intervento particolarmente importante è quello riguardante la possibilità per SACE S.p.A. di rilasciare garanzie, sino al 31 dicembre 2022, a favore di banche ed istituti finanziari a fronte della concessione di finanziamenti a favore delle imprese che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dalla crisi ucraina.

 

Dilazioni dei pagamenti

Per quanto riguarda situazioni di evidente difficoltà sono previste le seguenti prescrizioni:

  • viene prevista la possibilità, nel caso venga richiesto dal contribuente all’agente di riscossione, una dilazione dei pagamenti fini a 72 rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro (invece degli attuali 60.000 euro) la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. È possibile, invece, presentare una richiesta di rateazione senza documentare la temporanea obiettiva difficoltà, per importi che siano pari o inferiori a 120mila euro.

  • in caso di caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di 8 rate, anche non consecutive, al contrario delle attuali 5 rate, il carico non può essere nuovamente rateizzato;
  • la decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di somme diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

 

In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla medesima data di cui sopra, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute sono integralmente saldate.

 

Contributi a fondo perduto per le PMI

Viene istituito per l’anno 2022 un Fondo di 130 milioni di euro finalizzato a ristorare, mediante l’erogazione di contributi a fondi perduto, le imprese che hanno avuto ripercussioni economiche negative derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Nello specifico ci si riferisce a perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento.

Imprese beneficiarie

 

Destinatarie del Fondo sono le piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, che presentano tutti e 3 i seguenti requisiti: 

  • hanno realizzato negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  • il costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente l’entrata in vigore del presente decreto è incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019.
  • Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 invece si fa riferimento al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021;
  • hanno subito nel corso del trimestre antecedente l’entrata in vigore del presente decreto un calo di fatturato di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019.

 

Misura del contributo

 

Le risorse del fondo saranno ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una specifica percentuale: tale calcolo sarà pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore all’entrata in vigore del presente decreto e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019.

Tale percentuale una volta applicata terminerà nelle seguenti misure:

  • 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 5 milioni di euro;
  • 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro.

Per le imprese costituite dal primo gennaio 2020 il periodo di imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Molto importante sottolineare come le modalità attuative di erogazione delle risorse, il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari, saranno definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

 

Norma sui crediti verso la p.a.: viene prevista la compensazione.

I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

Tale possibilità viene ora estesa anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali.

 

Contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali

Alle imprese con sede operativa in Italia che, dall’entrata in vigore del DL e fino al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

In particolare:

  • il buono ha validità fino al 30 novembre 2022 e può essere chiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

  • il buono è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico, secondo l’ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse stanziate, previa presentazione in via telematica di una richiesta, attraverso un’apposita piattaforma.

 

Creazione di un bonus abbonamenti per il trasporto pubblico

Viene istituito un fondo, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l’acquisto, fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100% della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60.

Beneficiari

Il buono può essere riconosciuto esclusivamente in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno dichiarato un reddito personale IRPEF non superiore a 35.000 euro.

Il buono è personale e verrà erogato con il nome del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

La misura sarà regolamentata con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

 

 

Bonus 200 euro a lavoratori e pensionati e professionisti

Previsto il riconoscimento di un’indennità “una tantum” pari a 200 euro per i lavoratori e pensionati con reddito inferiore a 35.000 euro per contribuire alle difficoltà connesse al caro prezzi.

Autonomi e professionisti

In particolare, è istituito un Fondo per finanziare un’indennità “una tantum” per lavoratori autonomi e i professionisti (la misura al momento non è ancora stata definita) per l’anno 2022 a favore di:

  • lavoratori autonomi;
  • professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps;
  • professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Requisiti

  • Non aver fruito dell’indennità prevista dal presente decreto per le altre categorie di lavoratori e ai pensionati.
  • Aver percepito nel periodo d’imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all’importo che verrà stabilito con apposito decreto.

La misura sarà regolamentata con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

Per l’anno 2022 viene previsto, per i lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, un’indennità una tantum pari a 550 euro

Al fine di ottenere tale indennità il decreto prevede i seguenti requisiti:

  • In primis che i percettori non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente o percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico;
  • Ed in secondo luogo, che i periodi di lavoro previsti dal contratto prevedano giorni non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane.

L’indennità:

  • può essere riconosciuta solo una volta in corrispondenza del medesimo lavoratore;
  • non concorre alla formazione del reddito. 

L’indennità è erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2022.

 

Offerte di lavoro per i percettori del Reddito di Cittadinanza

Le offerte di lavoro congrue ora possono essere proposte ai beneficiari di reddito di cittadinanza direttamente dai datori di lavoro privati.

L’eventuale mancata accettazione dell’offerta congrua da parte dei beneficiari è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l’impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio.

Le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell’offerta congrua verranno stabilite con un decreto specifico del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tale decreto sarà da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del DL “Aiuti”.

 

Con questo ultimo paragrafo abbiamo terminato l’analisi dei principali provvedimenti contenuti nel Decreto Legge denominato “aiuti”.

Di seguito vi riportiamo il link per consultare direttamente il DL “Aiuti”:

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

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