Il Decreto Rilancio lo ha messo nero su bianco: gli investimenti in sanificazione e adeguamento anti contagio sostenuti dalle imprese saranno restituiti al 60% sotto forma di credito d’imposta.
La misura però fa una prima importante distinzione tra due tipi di credito riconosciuti:
- interventi in sanificazione e acquisto dispositivi anti contagio: il credito al 60% è riconosciuto a tutte le imprese di qualsiasi settore o dimensione (articolo 125 del Decreto Rilancio)
- interventi in adeguamento strutturale degli spazi: il credito al 60% è riconosciuto alle sole imprese che operano su spazi aperti al pubblico (articolo 120 del Decreto Rilancio). Fa fede la lista di codici Ateco allegata qui sotto.
Chiarito questo, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione modello e istruzioni per poter usufruire dell’importante misura.
La comunicazione con inserite tutte le spese ammissibili si può inviare in via telematica dal 20 luglio, con le seguenti scadenze:
- fino al 7 settembre 2020 in caso di investimenti per sanificazione e acquisto dispositivi di protezione individuale (mascherine, gel, ecc…)
- fino al 30 novembre 2021 in caso di investimenti per adeguamento strutturale degli ambienti di lavoro.
In entrambi i casi va comunicato all’Agenzia delle Entrate l’importo che si è speso fino al mese precedente alla data di invio della domanda, ma è prevista la possibilità di inserire anche le spese future che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2020.
Credito d’imposta adeguamento e sanificazioni: chi può richiederlo
Possono richiedere il credito d’imposta le imprese di qualsiasi dimensione, comprese le ditte individuali e le associazioni, a prescindere dal regime fiscale adottato. Come detto, nel caso del credito per sanificazione, possono fare domanda tutte le imprese; nel caso del credito per adeguamento, solo quelle che operano su luoghi aperti al pubblico (secondo la lista dei codici Ateco)
Quanto si ottiene
Si può ottenere – sotto forma di credito d’imposta – il 60 per cento delle spese ammissibili (al netto dell’Iva, se dovuta) sostenute nel 2020, per un massimo di 80mila euro (quindi l’ammontare del credito non può superare il limite di 48mila euro). Una volta sostenute tutte le spese – e maturato il diritto al credito – lo stesso può essere
- utilizzato in compensazione con l’F24
- ceduto, entro il 31 dicembre 2021, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari
Il credito sull’adeguamento sarà tassabile
Il credito d’imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro sarà tassabile ai fini delle imposte sui redditi e Irap. Lo ha precisato con una circolare last minute l’Agenzia delle Entrate, confermando il diverso trattamento tra questo credito da quello per la sanificazione e l’acquisto di dpi.
Le spese ammissibili
Sanificazione e acquisto dispositivi
Sono ammissibili le spese sostenute (o programmate entro il 31 dicembre 2021) per
- sanificazione ambienti
- sanificazione strumenti
- acquisto di dispositivi di protezione
- acquisto di detergenti o sanificanti
- acquisto di termometri o termoscanner
- acquisto e costi di installazione di pannelli o barriere protettive
Adeguamenti
Sono ammissibili le spese sostenute (o programmate entro il 31 dicembre 2021) per:
- interventi edilizi per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni
- acquisto di arredi di sicurezza
- acquisto di strumenti e tecnologie informatiche per lo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (termoscanner) di dipendenti ed utenti. (3)
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