Figli a casa in DAD, arrivano i sostegni per genitori
Congedi dal lavoro e bonus baby-sitting per far fronte alle difficoltà dovute alle chiusure delle scuole

Daniela Egidi

Direttrice Patronato Epasa-Itaco

bonus-baby-sitting

All’interno del D.L. 13 marzo 2021, n.30, oltre alle nuove misure per arginare la diffusione del Covid-19, arrivano anche nuove disposizioni a sostegno delle famiglie con figli, in difficoltà a causa dalla chiusura delle scuole.

In particolare, i provvedimenti sono due: congedi per genitori e bonus baby-sitting. Vediamo di cosa si tratta in dettaglio.

 

Congedi per genitori

Il genitore lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 16 anni, alternativamente all’altro genitore, ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata:

  • della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • dell’infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Se l’attività lavorativa non può essere svolta in modalità agile, il genitore lavoratore dipendente con figli conviventi minori di 14 anni ha diritto (sempre in alternativa all’altro genitore) ad astenersi dal lavoro per:

  • il periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio
  • il periodo di infezione da SARS Covid-19 del figlio
  • la durata della quarantena del figlio.

In questo caso, il genitore ha diritto al riconoscimento di un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo le disposizioni sui congedi di maternità e parentali (art. 23, D.Lgs n. 151/2001).

 

Misure sempre valide in caso di figli con disabilità

Il beneficio sopra citato è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.

 

Bonus baby-sitting

Possono richiedere uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali, a favore di figli conviventi minori di anni 14:

  • i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS
  • i lavoratori autonomi
  • il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19
  • i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

Il bonus viene erogato:

  • in alternativa, per l’iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri educativi e ricreativi e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia
  • ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, in seguito alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari
  • solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele (lavoro agile) o al congedo per emergenza Covid-19 e comunque in alternativa alle già menzionate misure.

 

Condizioni e durata delle misure

Tutte le misure sopra indicate si applicano fino al 30 giugno 2021.

Per poter beneficiare delle agevolazioni è necessario rispettare alcuni criteri fondamentali:

  • il bonus per servizi integrativi per l’infanzia non può essere richiesto se si è già presentata richiesta per il bonus asilo nido (i due bonus non sono fruibili contemporaneamente)
  • per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in modalità agile o fruisce del congedo di cui sopra (oppure non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro), l’altro genitore non può fruire dell’astensione per congedo o del bonus baby sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti, che non stiano fruendo di alcuna delle misure sopra previste.

 

A breve i chiarimenti dell’INPS

Ad oggi si stanno attendendo le disposizioni dell’INPS – che illustreranno maggiori dettagli relativi alle caratteristiche della prestazione e i termini di apertura delle domande.

Nel frattempo, i consulenti CNA stanno monitorando costantemente la situazione, con l’obiettivo di informare tempestivamente tutti i soci imprenditori e cittadini, e supportarli nella successiva presentazione delle richieste.

 

 

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Daniela Egidi

Direttrice Patronato Epasa-Itaco

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