Coronavirus, tutti gli ammortizzatori sociali
Gli strumenti straordinari a disposizione delle aziende per abbattere il costo del lavoro durante l'emergenza.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

coronavirus cassa integrazione blocco lavoro

[ultimo aggiornamento 03.06.2020]

Alleggerire le aziende dal costo del personale durante il periodo di rallentamento delle attività: questo il senso delle misure d’integrazione al reddito per i lavoratori approvate dall’esecutivo.

Il Decreto Rilancio estende al 31 agosto i termini per utilizzare le 9 settimane di sospensione (comprese quelle già utilizzate), aggiungendo altre 5 settimane, previste per tutte le tipologie di ammortizzatori sociali in campo.

É stato inoltre introdotto un ulteriore periodo di 4 settimane, decorrenti dal 1 settembre al 31 ottobre 2020.

Riepiloghiamo di seguito tutte le misure d’interesse messe in campo. 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva potete fare riferimento alla nostra Area Lavoro e Capitale Umano (lavoro@cnavenetovest.it; 0444 569 900).

Imprese artigiane

Attivo (si seguono le indicazioni dell’Accordo Interconfederale Veneto, salvo ulteriori indicazioni)

Destinatari:

Dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti. Esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti

Misura:

Assegno ordinario FSBA con causale “COVID-19 –CORONAVIRUS” che garantisce al dipendente l’80% (nei limiti del massimale INPS) della retribuzione spettante per ore non lavorate.

I dettagli a questo link.

Imprese industriali ed edili anche artigiane

Destinatari:

Dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti

Misura:

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “emergenza COVID-19”, dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 14 settimane (9 + 5) entro il mese di agosto 2020. Possibilità di richiedere ulteriori 4 settimane dal 1 settembre.

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Misura:

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Cigo) che garantisce al dipendente l’80% (nei limiti del massimale INPS) della retribuzione spettante per ore non lavorate.

Imprese non artigiane e non industriali fino a 5 dipendenti

Il 25 maggio scorso è stato siglato un nuovo accordo quadro per la CIG in deroga in Veneto con le relative linee guida.

L’accordo recepisce le novità introdotte dal Decreto Rilancio che ha modificato in modo particolare la CIG in deroga non solo in merito alla durata, ma alla competenza (le 5+4 settimane aggiuntive passano come gestione direttamente all’INPS) e alle modalità del pagamento diretto con anticipazione e successivo saldo.

L’accordo riguarda quindi il periodo di competenza della Regione (prima del Decreto Rilancio) che per il Veneto corrisponde a:

  • 22 settimane per le zone rosse (limitatamente ai lavoratori residenti o domiciliati)
  • 13 settimane per gli altri comuni del Veneto.

A questi periodi si aggiungono le 5 settimane ulteriori entro il 31/8 + le 4 aggiuntive dal 1/9 al 31/10 (con delle particolarità per i settori turismo e spettacolo, che potranno usufruirne anche prima del 1/9) del Decreto Rilancio che saranno gestite direttamente dall’INPS.

Destinatari:

Dipendenti a tempo indeterminato, determinato, a chiamata e apprendisti

Misura:

Cassa Integrazione Guadagni (Cigd) in deroga che garantisce al dipendente l’80% (nei limiti del massimale INPS) della retribuzione spettante per le ore non lavorate.

Imprese non artigiane e non industriali con più di 5 dipendenti versanti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS)

Destinatari:

L’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19 è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Misura:

I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane più ulteriori 5, entro il mese di agosto 2020. Possibilità di richiedere ulteriori 4 settimane dal 1 settembre 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività.

Destinatari:

Dipendenti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti. Esclusi lavoratori a domicilio e dirigenti.

Misura:

Assegno ordinario per eventi oggettivamente non evitabili, a copertura 80% (nei limiti del massimale INPS) della retribuzione spettante per ore non lavorate.

(Foto creata da jcomp – it.freepik.com)

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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