TFR in busta paga: si o no?
L'Ispettorato del Lavoro interviene per chiarire che la prassi con la nota n. 616 del 3 aprile 2025.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

TFR in busta paga

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) interviene per chiarire che la prassi, adottata da alcune aziende, di erogare mensilmente il trattamento di fine rapporto (TFR) in busta paga, considerandola non conforme alla normativa vigente.

Secondo quanto chiarito dall’Ispettorato, tale modalità non rientra nelle previsioni dell’art. 2120 del Codice Civile e non è legittima, salvo che ricorrano le specifiche eccezioni previste dalla legge.

 Cosa dice la normativa?

L’art. 2120 c.c. stabilisce che il TFR deve essere accantonato dal datore di lavoro anno per anno e corrisposto al lavoratore al termine del rapporto di lavoro, fatta eccezione per:

  • adesione a fondi di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), * versamento al Fondo Tesoreria INPS (L. 296/2006),
  • anticipazioni su richiesta del lavoratore, solo in presenza di determinati requisiti (almeno 8 anni di servizio, per spese sanitarie straordinarie o acquisto prima casa, e nel rispetto dei limiti aziendali).

Ogni erogazione del TFR al di fuori di queste ipotesi non ha copertura normativa e può essere considerata un’integrazione retributiva ordinaria, con conseguenti obblighi contributivi e fiscali.

Indicazioni operative per le imprese

L’INL specifica che in sede di ispezione, in presenza di anticipazioni non giustificate, il datore di lavoro sarà tenuto a:

  • riaccantonare le somme erogate irregolarmente;
  • regolarizzare eventuali omissioni contributive, se le somme sono state considerate come TFR ma trattate impropriamente a fini fiscali e previdenziali. In questi casi, l’organo ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 124/2004.

Il supporto giurisprudenziale

L’orientamento dell’INL è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021, che ha sancito l’obbligo per il datore di lavoro di dimostrare la legittimità dell’anticipazione del TFR, pena la qualificazione delle somme come retribuzione ordinaria soggetta a contribuzione.

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    Christian Frassoni

    Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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