Meccanica, rinnovato il contratto collettivo regionale
Allineati gli elementi retributivi tra le diverse categorie professionali, e attenzione al welfare e alla previdenza complementare.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

rinnovo controtto regionale meccanica 2022

CNA e le altre sigle datoriali e sindacali hanno trovato un accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Area Meccanica. Il nuovo accordo si applica alle imprese artigiane dei settori metalmeccanica, installazione impianti, autoriparazione, orafi e imprese odontotecniche. La validità è fissata fino al 31 dicembre 2024


La parte normativa regionale è unificata per tutti i settori così come previsto anche dal contratto nazionale. Per quanto riguarda la parte economica invece è prevista una progressiva armonizzazione della retribuzione territoriale per le imprese del settore orafo e argentiero, e per gli odontotecnici attraverso un progressivo riallineamento con la metalmeccanica in 5 tranches, dal 1° dicembre 2022 al 1° dicembre 20224.

Le misure di welfare del settore metalmeccanica (previste già nel contratto regionale 2020) diventano strutturali e incrementali negli anni a venire, e vengono estese dal 2024 anche a orafi, argentieri e odontotecnici.

Vediamo gli elementi in maggiore evidenza.

Elemento Retributivo Veneto

Metalmeccanici, Installatori e Autoriparatori

Viene confermato in busta paga l’Elemento Retributivo Veneto già inserito nel precedente contratto regionale del valore di 77 euro su base mensile parametrato sul 5° livello (operaio qualificato).

Orafi e Odontotecnici

Come nel caso dei Metalmeccanici, le voci ERT, ERR e IRR vengono accorpate sotto la voce unica ERV (Elemento Retributivo Veneto). Questa variazione viene affiancata a un riallineamento retributivo da attribuire in 5 rate:

  • dall’1 dicembre 2022
  • dall’1 giugno 2023
  • dall’1 dicembre 2023
  • dall’1 giugno 2024
  • dall’1 dicembre 2024

Questo riallineamento porterà l’importo dell’ERV allo stesso livello dei Metalmeccanici a partire dall’1 dicembre 2024.


Welfare su base contrattuale

Metalmeccanici, Installatori e Autoriparatori

Le misure di welfare sperimentate nel precedente contratto diventano strutturali, con una validità che sarà mantenuta anche successivamente alla scadenza dell’attuale accordo (31 dicembre 2024).

La quota base è così determinata:

Dipendenti

  • 80 euro annui per full time o part time superiore al 50%
  • 40 euro annui per full time inferiori al 50%


Apprendisti

  • 64 euro annui per full time o part time superiore al 50%
  • 32 euro annui per full time inferiori al 50% 

Per entrambe le categorie l’importo base prevede una maggiorazione crescente fino al 2024, per poi tornare al livello base dal 2025. Per l’anno 2022 (erogazione entro il 12 gennaio 2023) le quote sono maggiorate come segue:

Dipendenti

  • 110 euro annui per full time o part time superiore al 50%
  • 55 euro annui per full time inferiori al 50%


Apprendisti

  • 88 euro annui per full time o part time superiore al 50%
  • 44 euro annui per full time inferiori al 50%


Orafi e Odontotecnici

Il welfare strutturale sarà inserito a partire dal 2024, mentre nel periodo 2022-2023 non è previsto.

Aspetti tecnici

Gli importi di welfare maturano in quote mensili in base ai mesi lavorati nell’anno di riferimento.

L’assegnazione della soluzione welfare avverrà nel cedolino di dicembre dell’anno di competenza (entro il 12 gennaio dell’anno successivo) a partire dall’anno 2022 e così per quelli successivi. 

Soluzioni di welfare

L’importo di welfare erogato per il periodo d’imposta 2022 dovrà essere utilizzato preferibilmente per rimborsare al lavoratore le spese per utenze domestiche (su espressa richiesta del dipendente, corredata da documentazione). È possibile considerare anche l’eventualità di assegnare la somma stabilita sotto forma di contributi detassati per spese o altre forme di benefit.

Se l’azienda non mette a disposizione una soluzione di welfare aziendale o il lavoratore non effettua alcuna scelta, l’erogazione avviene direttamente in busta paga, ma sottoposta alla tassazione prevista dalla legge per entrambi.


Previdenza complementare

Il nuovo contratto punta inoltre a incentivare l’adesione dei lavori del settore agli strumenti di previdenza complementare, scelta ancora poco diffusa nel comparto. Per fare questo sono inserite le seguenti misure:

  1. un contributo contrattuale versato dal datore di lavoro al dipendente direttamente nel fondo, pari all’1,4% della retribuzione
  2. una prestazione EBAV una tantum a favore dell’azienda e del dipendente a partire dal 2023 (erogazione dal 2024) in base all’età dell’aderente, dai 200 ai 600 euro per l’azienda, e dai 150 ai 450 euro per il dipendente.


Gestione orario e risparmio energetico

Per contrastare il caro energia il contratto introduce in via sperimentale – senza aggravi di costi per la ditta - la possibilità di contrarre l’attività su base settimanale attivando un particolare regime di orario che consenta di chiudere 1 giorno (8 ore) o mezza giornata (4 ore). 

L’orario di lavoro giornaliero non potrà essere inferiore a 4 ore e non potrà superare le 9 ore (la nona ora sarà considerata ora ordinaria e non straordinaria). 

Le ore mancanti per raggiungere l’orario contrattuale saranno prelevate dall’accantonamento Banca ore, Banca ore individuale o altri istituti previsti dal CCNL (come permessi, Rol o altri). Tale strumento sarà attivabile dal 1/12/2022 per massimo 4 mesi previa informativa ai dipendenti 7 giorni prima, con contestuale invio di comunicazione scritta all’apposita commissione regionale costituita presso EBAV.



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Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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