Rinnovabili negli edifici, dal 3 agosto quote obbligatorie estese alle ristrutturazioni

In vigore le nuove disposizioni della Direttiva europea RED III. Si amplia l'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli interventi di ristrutturazione

Il settore delle costruzioni e dell’impiantistica si prepara a un importante cambiamento normativo. A partire dal 3 agosto 2026, infatti, diventeranno operative le nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 5/2026, che recepisce in Italia la Direttiva europea RED III e aggiorna gli obblighi relativi all’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile negli edifici.

L’obiettivo della normativa è accelerare la transizione energetica, facendo sì che anche gli interventi di riqualificazione edilizia contribuiscano in misura sempre maggiore alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Le principali novità

La novità più rilevante riguarda l’estensione degli obblighi FER anche agli interventi di ristrutturazione.

Resta confermato l’obbligo di copertura del 60% del fabbisogno energetico per acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento mediante fonti rinnovabili nei casi già previsti dalla normativa.

Con il nuovo decreto vengono inoltre introdotti specifici obblighi per gli interventi di riqualificazione edilizia:

  • Ristrutturazioni di primo livello (interventi che interessano oltre il 50% della superficie dell’involucro edilizio): obbligo di copertura del 40% dei consumi tramite fonti rinnovabili.
  • Ristrutturazioni di secondo livello (interventi che interessano oltre il 25% dell’involucro): obbligo di copertura del 15% mediante fonti rinnovabili.

Attenzione anche agli interventi sugli impianti termici

La normativa introduce un’importante novità anche per le imprese termoidrauliche.

Quando l’intervento non consiste nella semplice sostituzione di un generatore guasto, ma comporta il rifacimento o una modifica sostanziale dell’impianto di distribuzione o regolazione, sarà necessario garantire che almeno il 15% dei consumi termici sia coperto da fonti rinnovabili.

Una prescrizione che amplia significativamente i casi nei quali dovrà essere valutata la conformità agli obblighi FER, anche in assenza di una ristrutturazione edilizia vera e propria.

Da quando si applicano le nuove regole

Le nuove disposizioni si applicheranno agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio (CILA, SCIA, Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo) sarà presentata dal 3 agosto 2026.

Per le pratiche depositate prima di tale data continuerà invece ad applicarsi la disciplina prevista dal D.Lgs. 199/2021.

Un mercato sempre più integrato

L’evoluzione normativa spingerà il mercato verso soluzioni impiantistiche sempre più evolute, come pompe di calore, sistemi ibridi, impianti solari e tecnologie ad alta efficienza energetica.

Per le imprese diventerà quindi ancora più importante lavorare in stretta sinergia con progettisti e tecnici energetici, affinché ogni intervento sia correttamente inquadrato e conforme agli obblighi di legge. Allo stesso tempo si rafforzerà il dialogo tra comparto edile e impiantistico, chiamati a collaborare fin dalle prime fasi della progettazione degli interventi.

Questa evoluzione richiederà una collaborazione sempre più stretta tra imprese impiantistiche, progettisti e costruttori. I termoidraulici dovranno essere pronti a supportare il comparto edile nell’individuazione delle soluzioni più idonee per rispettare gli obblighi sulle fonti rinnovabili e realizzare interventi pienamente conformi. In uno scenario in cui gli aspetti tecnici, progettuali e normativi saranno sempre più interconnessi, fare rete a livello associativo diventa quindi fondamentale per contare su un canale unico capace di mettere in relazione tutte le figure coinvolte.

Nicola Gentilin

Presidente Termoidraulici, CNA Veneto Ovest

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