RAEE: occhio alle nuove regole per installatori e impiantisti

Obbligo di iscrizione al CdC RAEE e gestione semplificata dei rifiuti elettronici: ti aiuta CNA

Dal 2025 è cambiata la gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) per molte imprese che installano o sostituiscono apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Parliamo di una novità che interessa direttamente elettricisti, termoidraulici, tecnici frigoristi, centri di assistenza tecnica, installatori fotovoltaici e, più in generale, tutte le aziende che ritirano apparecchiature a fine vita presso il cliente finale.

La mancata iscrizione al portale del CdC RAEE può comportare sanzioni da 2.000 a 10.000 euro, previste dalla Legge 147/2025 entrata in vigore l’8 ottobre 2025.

Cos’è il CdC RAEE

Il Centro di Coordinamento RAEE (CdC RAEE) è il sistema che coordina la raccolta e il ritiro dei rifiuti elettronici domestici da parte dei Sistemi Collettivi.

L’iscrizione al portale del CdC RAEE è diventata necessaria per le imprese che intendono gestire i RAEE in modalità semplificata, dopo l’abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo Gestori Ambientali per il trasporto in conto proprio.

Il portale è disponibile all’indirizzo:
👉 www.cdcraee.it

Chi è interessato

L’obbligo riguarda le imprese che, nell’ambito della propria attività:

  • installano apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • ritirano il vecchio apparecchio al momento della sostituzione;
  • raccolgono temporaneamente i RAEE presso la propria sede o punto operativo.

Rientrano quindi, ad esempio:

  • elettricisti;
  • termoidraulici;
  • frigoristi;
  • installatori fotovoltaici;
  • centri di assistenza tecnica;
  • imprese impiantistiche in generale.

Il ritiro del RAEE presso il cliente finale è previsto dal D.Lgs. 49/2014 (art. 11 comma 9) quando viene installata una nuova apparecchiatura equivalente.

Gestione semplificata o gestione tramite FIR e RENTRI

Le aziende possono oggi scegliere tra due modalità operative:

1. Gestione semplificata tramite CdC RAEE

Con iscrizione al CdC RAEE:

  • si utilizza il sistema semplificato;
  • il ritiro viene effettuato dai Sistemi Collettivi;
  • non si applicano gli obblighi RENTRI per questi RAEE.

2. Gestione tradizionale tramite FIR

Se invece l’azienda continua a gestire i RAEE tramite formulari (FIR):

  • dovrà operare secondo le regole ordinarie;
  • sarà soggetta anche agli adempimenti RENTRI.

RAEE domestici e professionali: attenzione alla distinzione

I RAEE si distinguono in:

RAEE domestici

Possono derivare sia da utenze domestiche sia da attività economiche.

RAEE professionali

Sono generalmente le apparecchiature che necessitano di alimentazione trifase per funzionare.

Alcuni esempi:

  • i pannelli fotovoltaici sotto i 10 kW sono considerati domestici;
  • sopra i 10 kW diventano professionali/industriali;
  • lampade e apparecchi di illuminazione sono sempre considerati RAEE domestici.

Come funziona l’iscrizione CdC RAEE

L’installatore deve registrare sul portale CdC RAEE il luogo fisico dove vengono raccolti e stoccati i RAEE.

Per usufruire del servizio di ritiro occorre:

  • iscrivere il punto di raccolta;
  • sottoscrivere la Convenzione operativa;
  • suddividere correttamente i RAEE nei 5 raggruppamenti previsti;
  • garantire quantità minime annue di raccolta.

Le soglie minime previste sono:

  • 1.200 kg annui per i raggruppamenti R1, R2, R3 e R4;
  • 120 kg annui per il raggruppamento R5.

I 5 raggruppamenti RAEE

I RAEE devono essere separati secondo queste categorie:

  • R1 – Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
  • R2 – Altri grandi bianchi
  • R3 – TV e monitor
  • R4 – IT, elettronica di consumo, illuminazione e altre AEE
  • R5 – Sorgenti luminose

Comunicazione annuale obbligatoria

Le imprese iscritte al CdC RAEE devono inoltre trasmettere una comunicazione annuale con i quantitativi gestiti, simile a un MUD.

Anche in assenza di RAEE gestiti, sarà necessario presentare una dichiarazione “a zero” per evitare sanzioni.

Per il 2025 la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2026.

È prevista un’eccezione per i retailer che utilizzano esclusivamente il servizio gratuito di ritiro tramite CdC RAEE.

Servizio gratuito di ritiro

L’iscrizione al portale e il servizio di ritiro effettuato dai Sistemi Collettivi sono gratuiti.

Tuttavia, le imprese devono rispettare specifiche condizioni operative, tra cui:

  • corretta separazione dei raggruppamenti;
  • disponibilità del punto di raccolta per almeno 6 ore giornaliere;
  • rispetto dei pesi minimi di buona pratica prima della richiesta di ritiro.

Normativa complessa? ti aiuta CNA

Considerata la complessità della normativa e gli adempimenti previsti, CNA Veneto Ovest è a disposizione delle imprese associate per:

verificare gli obblighi applicabili;

supportare l’iscrizione al CdC RAEE;

fornire assistenza sugli adempimenti annuali;

chiarire il rapporto tra gestione RAEE e RENTRI.

Scrivi a: ambiente@cnavenetoves.it o chiama 0444 569 900 (Servizio Ambiente)

Consulta le nostre FAQ sul tema

È obbligatoria l’iscrizione degli installatori di AEE al portale del CdC RAEE?

Sì, gli installatori di AEE devono iscrivere i siti fisici dove effettuano la raccolta dei RAEE sul portale messo a disposizione dal CdC RAEE per gestire i RAEE in modalità semplificata.

Quali sono le condizioni che un installatore deve rispettare per poter beneficiare del servizio di ritiro dei RAEE svolto dai Sistemi Collettivi?

L’installatore deve:

  • iscrivere il punto di raccolta in cui vengono stoccati i RAEE appartenenti a uno o più raggruppamenti sul portale del CdC RAEE;
  • sottoscrivere la Convenzione operativa;
  • garantire presso il punto di raccolta una suddivisione dei RAEE nei cinque raggruppamenti in maniera conforme a quanto definito dal Decreto 20 febbraio 2023 n.40;
  • garantire una quantità minima annua di rifiuti gestiti pari a 1.200 kg per R1, R2, R3 e R4 e 120 kg per R5.

 

Di seguito l’elenco di cosa significa R1 R2, R3, R4, R5

  • Raggruppamento 1: Apparecchiature per lo scambio di temperatura con fluidi
  • Raggruppamento 2: Altri grandi bianchi
  • Raggruppamento 3: TV e Monitor
  • Raggruppamento 4: IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, e altro (esclusi i pannelli fotovoltaici)
  • Raggruppamento 5: Sorgenti luminose
Come avviene l’iscrizione del punto di raccolta sul portale del CdC RAEE?

L’installatore (sottoscrittore) iscrive il punto di raccolta sull’apposito portale messo a disposizione dal CdC RAEE, indicando:

  • la propria anagrafica e i referenti che gestiranno operativamente il servizio;
  • l’indirizzo completo e le caratteristiche del punto di raccolta.
L’iscrizione sul portale del CdC RAEE e il servizio di ritiro svolto dai Sistemi Collettivi sono gratuiti?

Sì.

Quali sono le unità di carico utilizzabili per la raccolta dei RAEE?
  • Per R1 e R2: Scarrabile / pallet a perdere filmati (è possibile anche lo stoccaggio di pezzi a terra).
  • Per R3: Ceste / pallet a perdere filmati.
  • Per R4: Scarrabile / ceste / pallet a perdere filmati.
  • Per R5: Contenitori lampade (piccolo/grande) / pallet.
È necessario raccogliere una quantità minima di RAEE prima di effettuare la richiesta di ritiro ai Sistemi Collettivi?

Sì, il documento Condizioni di servizio definisce al punto 3.5 i pesi di buona pratica dei RAEE da raggiungere prima di effettuare la richiesta di ritiro. Il peso viene verificato a destino.

È definito un minimo di ore giornaliere in cui il punto di raccolta deve garantire l’accesso a chi effettua il servizio di prelievo per conto dei Sistemi Collettivi?

Sì, la disponibilità minima da garantire è di 6 ore giornaliere.

Modulistica utile

i

Condizioni di servizio

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Convenzione operativa

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