Polizze catastrofali imprese, niente nuova proroga. Tutte le aziende con una sede stabile in Italia hanno tempo fino al 31 marzo 2025 per mettersi in regola con l’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi imprevedibili. Questo obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), si applica a tutti indistintamente, a esclusione di imprese agricole, imprese della pesca e dell’agricoltura e imprese i cui beni immobili risultino non in regola.
CNA ha chiesto a gran voce, anche a nome delle altre associazioni di categoria, di procrastinare ulteriormente l’entrata in vigore dell’obbligo perchè con il decreto attuativo entrato in vigore solo a fine febbraio, il tempo per informarsi in modo adeguato e sottoscrivere il contratto in modo consapevole è di appena un mese. Il governo non ha però approvato gli emendamenti che aprivano a una nuova proroga, pertanto la scadenza del 31 marzo 2025 resta perentoria.
Vediamo tutti gli aspetti da sapere.
Polizze catastrofali imprese, quali beni devono essere assicurati?
La polizza deve riguardare i beni iscritti nel bilancio d’impresa, in particolare quelli indicati all’articolo 2424 del Codice Civile, ovvero:
- Terreni e fabbricati
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali
Come funziona l’obbligo
Tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente da struttura o dimensione, devono dotarsi di un’assicurazione contro i danni causati da calamità naturali ed eventi straordinari, come terremoti, inondazioni, frane e alluvioni. La polizza deve coprire i danni diretti a fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature e terreni, con le compagnie assicurative obbligate a risarcire subito il 30% dei danni per accelerare la ripartenza delle attività.
Cosa succede a chi non si adegua
Al momento non sono previste sanzioni per chi non si adegua, ma ci sono comunque due aspetti da tenere in considerazione in caso di mancato adempimento:
- al verificarsi di un effettivo evento calamitoso, l’azienda non in regola potrebbe essere esclusa o penalizzata dall’assegnazione di contributi pubblici integrativi
- le imprese inadempienti potrebbero essere automaticamente escluse da qualsiasi bando o incentivo pubblico.
Il decreto, inoltre, non tiene conto delle criticità specifiche di aree come quelle vicentine e veronesi, dove eventi come allagamenti, trombe d’aria, grandinate e danni alle merci rappresentano un rischio reale e frequente, ma non sono inclusi tra le coperture obbligatorie. A queste problematiche si aggiungono le incertezze legate alla determinazione dei premi assicurativi, che variano sensibilmente in base a dinamiche che sono addirittura provinciali e comunali, come la classe sismica. E questo potrebbe impattare sensibilmente sull’appetibilità di specifiche zone: Vicentino e il Veronese ormai da anni affrontano a intervalli regolari sfide e criticità legate al cambiamento climatico, ma questo non deve diventare fattore di disincentivo per nuovi investimenti e insediamenti produttivi, altrimenti al danno ambientale rischiamo di pagare pure la beffa della perdita di competitività.
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