Aiuti di stato, chi deve effettuare l’autodichiarazione entro il 30 giugno
Un obbligo in più per le imprese che hanno ricevuto agevolazioni legate al Covid negli ultimi due anni.

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

obblighi adempimenti trasparenza 30 giugno 2022

Autodichiarazione aiuti di stato, viene prorogata dal Governo al 30 novembre 2022 la scadenza obbligatoria a cui dovranno prestare attenzione le imprese che negli ultimi due anni hanno ricevuto contributi inseriti nel Temporary Framework, cioè il quadro temporaneo di aiuti per il Covid. 

Sarà quindi entro il 30 novembre 2022 che le attività dovranno effettuare la comunicazione prevista dall’articolo 1 c. da 13 a 17 del DL n. 41 del 2022 attraverso la quale il contribuente dichiara il rispetto dei massimali di aiuti ricevuti

Potrebbe sembrare un’informazione ulteriore, ma in realtà si tratta di un obbligo in più. In questo caso infatti, essendo aiuti inseriti in un filone di finanziamenti in arrivo dall’Europa, l’autocertificazione va aggiunta proprio per confermare che il complessivo ricevuto (e pubblicato) rispetta i parametri previsti dal quadro.  

Il problema è che sono moltissime le misure agevolate interessate, ed è importante quindi non tralasciare nessun aspetto nella rendicontazione dei propri importi. Soprattutto in considerazione del fatto che vanno conteggiati gli aiuti ricevuti da marzo 2020 al 30 giugno 2022, cioè includendo anche quelli ottenuti fino alla data della scadenza stessa. 

Per qualsiasi dubbio, contatta adesso i nostri specialisti. 

 

 

Autodichiarazione aiuti, chi è obbligato e chi no 

L’autodichiarazione interessa tutti gli operatori economici beneficiari degli aiuti elencati nell’art. 1 c. 13 del DL 41/2021, e si estende naturalmente anche alle PMI. 

L’unica eccezione riguarda chi ha beneficiato del solo contributo perequativo (destinato a chi aveva un risultato economico 2020 inferiore per almeno un 30% a quello 2019), che può evitare la nuova dichiarazione perché ha già presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a dicembre 2021. 

 

Come si compone la nuova dichiarazione 

 

In questa nuova Dichiarazione vanno elencati tutti i contributi a fondo perduto erogati a fronte dell’emergenza Covid, quindi sia quelli per la sanificazione, sia quelli per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, sia quelli per riduzione di fatturato, salvo (pare) quelli erogati dall’Inps: 

 

  • le esclusioni dal versamento dell’Irap 
  • i crediti d’imposta per canoni locazione immobili non abitativi 
  • le esenzioni IMU 

 

Sono considerati aiuti di stato tutte le agevolazioni inserite alle imprese nelle forme più diverse (compreso l’annullamento del saldo Irap 2019 e primo acconto 2020, il bonus perequativo, ecc…). 

 

Naturalmente tra gli elargitori si devono considerare anche Comuni, Province, Regioni e Camere di Commercio. La comunicazione di trasparenza va fatta: 

 

  • per le imprese che redigono bilanci ordinari nella Nota Integrativa al bilancio (anche in quello consolidato); 
  • per le imprese che redigono bilanci in forma “abbreviata” o “micro” ovvero non tenute a compilare la Nota Integrativa (Ditte individuali, società di persone, ecc…) nel proprio sito o in quello dell’Associazione di categoria di appartenenza. 

 

Con la presentazione dell’autodichiarazione degli aiuti è possibile non compilare il prospetto Aiuti di Stato (quadro RS) del modello Redditi. 

 

Come procedere 

 

Per procedere con la compilazione dell’Autodichiarazione degli aiuti di Stato è possibile seguire questa procedura: 

 

  1. stampare il proprio RNA (Registro Nazionale Aiuti) 
  2. Inserire gli aiuti effettivamente ricevuti 2020 e 2021 
  3. nella Nota Integrativa inserire gli aiuti non presenti nel Registro RNA seguendo il criterio di cassa anziché di competenza; 
  4. per quelli presenti nel RNA citare solo l’Ente erogatore e la tipologia di aiuto ricevuto

Obbligo di trasparenza

Oltre all’autodichiarazione di cui abbiamo appena parlato, restano sempre valide le prescrizioni legate all’obbligo di pubblicazione sul proprio sito o quello della propria associazione di categoria di tutte le informazioni relative a contributi pubblici ricevuti per una somma complessiva superiore a 10.000 euro.  

Il decreto trasparenza pone un termine generale di mantenimento online delle informazioni pari a 5 anni. Le uniche eccezioni riguardano:

  1. gli atti che producono ancora i loro effetti alla scadenza dei cinque anni, che devono rimanere pubblicati fino a che non cessa la produzione degli effetti (es. le informazioni riferite ai vertici e ai dirigenti della P.A., che vengono aggiornati e possono restare online oltre i cinque anni, fino alla scadenza del loro mandato);
  2. i dati riguardanti i titolari di incarichi politici, i dirigenti, i consulenti e i collaboratori (che devono rimanere pubblicati per i 3 anni successivi alla scadenza dell´incarico)
  3. i dati per i quali è previsto un termine diverso dalla normativa in materia di privacy.

È bene sottolineare che, in ogni caso, una volta raggiunti gli scopi per i quali i dati personali sono stati resi pubblici, gli stessi devono essere oscurati anche prima del termine dei 5 anni.

Per i soci CNA la pubblicazione sul nostro sito è gratuita. Chiedi adesso come fare inviando una mail a: cna@cnavenetovest.it

Proroga delle sanzioni 

 

Dal 1° luglio del 2022 scattano le sanzioni alle imprese in caso di omessa pubblicazione delle somme ottenute dal 2020 (scadenza 30/06/2022). Dal 1° gennaio 2023 invece tocca a quelle non pubblicate nel 2022 (da pubblicare entro il 31 dicembre 2022). In caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione. 

 

Foto Freepik

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

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