Il decreto ‘milleproroghe’, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, prolunga di altri sei mesi la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi portandola al 1° luglio 2022.
Allo stesso modo, i prodotti che alla data del 1° luglio 2022 risultino già immessi in commercio, sebbene privi di etichettatura, potranno essere commercializzati fino a esaurimento scorte.
Il governo concede sei mesi in più alle imprese coinvolte e al Ministero stesso per sciogliere i dubbi interpretativi che ancora oggi accompagnano la lettura e l’applicazione della disciplina.
Il decreto ‘milleproroghe’, infatti, prevede che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento il Ministro della Transizione Ecologica debba provvedere ad adottare, con decreto di natura non regolamentare, delle linee guida tecniche per l’etichettatura. Pertanto, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori e più specifiche indicazioni.
Ma cos’è l’etichettatura ambientale?
Introdotto dal decreto legislativo n. 116 del 2020 l’obbligo di etichettatura consiste nell’applicare un’etichetta su tutti gli imballaggi immessi sul mercato italiano, per facilitarne la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio. Tale obbligo è a carico sia del produttore che dell’utilizzatore: occorre quindi che vengano stipulati specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
L’etichetta fornisce informazioni sia sulla composizione degli imballaggi che sul loro corretto smaltimento da parte del consumatore.
L’apposizione di entrambe le tipologie di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente. Sono i produttori degli imballaggi che hanno l’obbligo di indicare la natura dei materiali utilizzati. Sia quelli destinati ai consumatori finali che quelli destinati alle imprese.
Cosa va indicato nell’etichetta?
- Il tipo di imballaggio (una descrizione scritta per esteso o rappresentazione grafica);
- L’identificazione del materiale usato (con una codifica alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE), integrata eventualmente con l’icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-1:2002 (imballaggi in plastica), oppure ai sensi della CEN/CR 14311:2002 (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica); la famiglia del materiale di riferimento.
- L’indicazione sul tipo di raccolta (se differenziata o indifferenziata) e nel caso si tratti di raccolta differenziata, indicazione del materiale di riferimento.
Vuoi saperne di più?
Il CONAI, con cui CNA ha una stretta collaborazione, ha creato due utili guide che forniscono indicazioni alle aziende sulle modalità di composizione delle etichette:
- La guida all’etichettatura obbligatoria.
- La guida all’etichettatura volontaria (cioè alle informazioni aggiuntive che le aziende possono inserire per sfruttare l’etichettatura come mezzo di comunicazione del proprio brand).
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