Dal 15 luglio scatta la riforma del codice Crisi d’impresa
Entra in vigore l’obbligo per le aziende di utilizzare gli indicatori di prestazione. Indicatori qualitativi o quantitativi che misurano i risultati aziendali conseguiti.

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

Codice della Crisi d’impresa

Addio concetto di “fallimento”, verso un nuovo approccio alla crisi come momento fisiologico che tutte le imprese prima o dopo possono trovarsi a dover affrontare. Individuando subito gli indicatori utili a coglierla sul nascere e affrontarla con strategia e metodo. Questo in estrema sintesi l’obiettivo del nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, in vigore dal 15 luglio: una riforma con importanti novità per le imprese italiane, comprese le ditte individuali.

La grande novità con cui le aziende dovranno imparare a familiarizzare sono i cosiddetti KPI qualitativi (Key Performance Indicators, Indicatori di Prestazione Chiave), ovvero indicatori qualitativi o quantitativi che misurano i risultati aziendali conseguiti. Per andare più nel concreto possiamo ipotizzare di avere come KPI il conseguimento di una determinata quota di mercato, o ancora, il raggiungimento di un certo standard qualitativo. Per analizzare al meglio questi standard – e misurare quindi lo stato di salute economico-finanziaria complessivo dell’azienda – è richiesto un monitoraggio rapido e continuo. Che rappresenta un adempimento non più facoltativo, ma come obbligo di legge per la generalità delle imprese.

Gli strumenti a disposizione

Lo schema previsto dal Codice specifica quali sono nella pratica gli strumenti da utilizzare per rilevare precocemente il possibile insorgere dello stato di crisi o di insolvenza. In particolare, l’imprenditore deve:

  1. Rilevare gli eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario
  2. Verificare la non sostenibilità dei debiti e l’assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi e i segnali di allarme identificati dall’art. 3 comma 4 del nuovo Codice della Crisi di Impresa; 
  3. Ricavare le informazioni necessarie per effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, ecco la lista:

Budget economico e finanziario

Questo modello di controllo preventivo e in tempo reale implica la necessità da parte anche delle aziende più piccole di adottare un sistema di budget economico e finanziario, in grado di fornire informazioni sui flussi di cassa dei successivi 12 mesi. Nei fatti questo è a tutti gli effetti un nuovo modello di gestione dell’azienda, che non lascia più alla sensibilità dell’imprenditore le singole scelte strategiche, ma le inserisce in una logica manageriale supportandole con informazioni razionali, oggettive e realmente integrate in un piano aziendale coerente e di prospettiva.

Con questo obiettivo, tutte le imprese dovranno dotarsi di un apparato di controllo organizzativo, amministrativo e contabile per mettere sotto osservazione nel breve periodo i flussi di cassa e, in un orizzonte medio-lungo, il business plan. Questo darà all’azienda la possibilità di intervenire per tempo, per evitare lo stato di default.

Basta “fallimenti”

Un’altra importante novità, come anticipato, è l’introduzione di un cambio di approccio al fenomeno del fallimento. Tale termine viene sostituito dall’espressione “liquidazione giudiziale”, con l’obiettivo di eliminare ogni discredito personale e morale che potrebbe essere associato all’imprenditore insolvente.

Nella nuova normativa non è più centrale l’imprenditore coinvolto nella crisi, bensì l’azienda e il tentativo di conservazione della stessa. La crisi diventa quindi lo “stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore”, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa indispensabili in prospettiva per far fronte regolarmente ai pagamenti da sostenere. Questa fase non è vista come irreversibile bensì come un periodo di difficoltà momentanea e, pertanto, superabile attraverso una serie di interventi interni all’impresa stessa.

Obbligo esteso alle ditte individuali

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione: gli obblighi di controllo e monitoraggio preventivo che pendono sull’impresa collettiva con il nuovo Codice sono estesi anche all’imprenditore individuale. Che a sua volta dovrà adottare misure idonee a rilevare l’eventuale incorrere di uno stato di crisi, mettendo in pratica le iniziative necessarie per affrontarlo.

Anche le ditte individuali dovranno quindi rivedere i propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili, in modo naturalmente commisurato alla natura dell’impresa. Chi non si adegua rischia la responsabilità risarcitoria, più grave ancora se l’azienda non versa già in cattive acque proprio perché le strategie preventive d’intervento vanno strutturate quando ci sono maggiori risorse per mettere in campo le misure organizzative “scaccia crisi”.

Una terapia d’urto contro le chiusure

Una riforma, questa, con una visione che potremmo definire conservativa delle imprese, volta a contenere il più possibile i rischi di chiusura. In questo processo, un ruolo chiave è riservato al monitoraggio costante degli indicatori di crisi, con particolare riguardo alla sostenibilità degli oneri dell’indebitamento attraverso i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. La crisi di liquidità, infatti, è un tema centrale per tutte le imprese, che si è reso ancora più evidente e quanto mai pesante con la pandemia da Covid-19, che ha messo in luce la vulnerabilità del sistema imprenditoriale rispetto agli eventi imprevisti ed imprevedibili.

 

Le imprese, nella vigenza del nuovo Codice della crisi, saranno portate a trasformare questa criticità in un’occasione per adottare strategie più mirate alla gestione del cash flow e, soprattutto, per implementare nuovi strumenti di monitoraggio. Come accennato, questo significa che la funzione amministrativa e di controllo diviene a tutti gli effetti, ancora una volta, strategica, al pari o addirittura in modo maggiore di altre funzioni aziendali: per questo motivo la stessa andrà correttamente supportata e sostenuta con gli investimenti necessari.

Un processo graduale

L’entrata a regime di tutti gli aspetti tecnici previsti dal nuovo Codice della Crisi d’impresa non è immediata ma proseguirà in modo graduale nei prossimi mesi, dando tempo agli imprenditori di adeguare il proprio metodo di gestione aziendale a tutti gli aspetti previsti a sostegno della continuità della vita aziendale. Per accompagnarli in questo percorso, i consulenti CNA stanno lavorando una serie di incontri e di interventi formativi e informativi che nei prossimi mesi forniranno agli interessati tutti gli spunti e gli strumenti di maggiore rilevanza.

Per informazioni: tributario@cnavenetovest.it

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

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