Edilizia, firmato il nuovo contratto nazionale

Da maggio attive le nuove regole. Estesi i termini di preavviso per le dimissioni e le causali per nuovi contratti a termine.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

nuovo contratto nazionale edilizia

Per i mestieri del comparto Edilizia arriva il nuovo contratto collettivo nazionale. L’accordo è stato siglato tra CNA, le associazioni datoriali e le parti sindacali all’inizio del mese di maggio, e dopo il recepimento da parte degli organi sul territorio si considera ufficialmente attivo. 

Il contratto interessa tutte le imprese (artigiane e pmi) del settore edile e avrà validità fino al 30 settembre 2024, rinnovandosi automaticamente per 3 anni se non disdettato da una delle Parti con lettera raccomandata AR almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

Aumenti retributivi 

Il contratto prevede due aumenti a scaglioni, sintetizzabili come segue (parametro di riferimento 1° livello, operaio comune)

  • 1 maggio 2022: 52 euro 
  • 1 luglio 2023: 40 euro 

 

Contratti a tempo determinato 

Il nuovo contratto nazionale regolamenta ulteriori causali oltre a quelle di legge per poter stipulare accordi a termine con della durata superiore a 12 mesi. Queste le condizioni: 

 

– avvio di nuovo cantiere;  

– proroga dei termini di un appalto;  

– avvio di specifiche attività edile o fase lavorativa non precedentemente programmata;  

– assunzione di giovani fino a 29 anni e lavoratori con età superiore a 45 anni;  

– assunzione di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;  

– assunzione di cassaintegrati 

 

Il nuovo contratto a termine stipulato ricorrendo a queste causali può superare i 12 ma non i 24 mesi, e deve essere firmato entro il 30 settembre 2022. 

 

 

I nuovi termini per il preavviso   

 

Il nuovo contratto nazionale dell’edilizia dispone inoltre dei nuovi termini per il preavviso di licenziamento o dimissioni degli operai. I termini passano 

 

  • Da 7 giorni di calendario a 7 giorni lavorativi: operai con anzianità inferiore ai 3 anni 
  • Da 10 giorni di calendario a 10 giorni lavorativi: operai con anzianità da 3 anni in su 

Elemento variabile di retribuzione 

 

Per quanto riguarda l’Evr, ossia l’elemento variabile in base all’andamento congiunturale ed ai risultati delle singole aziende, il contratto collettivo andrà a disciplinarlo in modo più mirato, per considerarlo detassabile, non erogarlo o erogarlo in misura minore in base alla specifica realtà aziendale.  

 

Come previsto dalla normativa, a livello veneto le parti si sono impegnate a incontrarsi entro febbraio 2023 per adeguarlo sulla base degli indicatori di territorio. 

 

 

Contrasto al sottoinquadramento 

 

Previsto un sistema premiale per le imprese virtuose che non ricorrono a meccanismi di sottoinquadramento dei lavoratori  

 

Sicurezza e Formazione 

 

Viene dato maggior valore alla sicurezza, alla professionalità degli addetti, alla formazione introducendo la nuova figura del “Mastro Formatore Artigiano”. 

 

 

Orario di lavoro 

 

Prevista la possibilità in determinati casi di adottare un regime di orario di lavoro per esigenze temporanee specifiche dell’impresa, da comunicare preventivamente alle parti sociali del territorio.  

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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