UPDATE: aggiornato il Vademecum sicurezza impiantisti
Il lavoro di installazione e manutenzioni impianti non si ferma. Lo ha stabilito il Governo con l’ultimo Decreto del Presidente Conte – pubblicato in gazzetta il 22 marzo – ribadendo che le attività di impiantisti elettrici ed elettronici e termoidraulici sono da considerarsi tra quelle considerate “di prima necessità”.
Per fare chiarezza su alcune importanti questioni CNA ha elaborato un Vademecum dettagliato, con l’obiettivo di rendere più agevole e sicuro il lavoro di tanti artigiani e imprese che continuano a garantire i propri servizi ai cittadini.
Quali attività sono consentite per il settore impianti?
Restano attive tutte le attività del settore impiantistico (elettrico, elettronico, termoidraulico, ecc.) rientrano nella specifica dei cosiddetti “servizi pubblici essenziali” del DPCM emanato dal Presidente del Consiglio.
Per quanto riguarda i riparatori di elettrodomestici audio-video va chiarito che l’attività è consentita, in quanto non espressamente vietate dal DPCM 11 marzo 2020.
Per quanto concerne invece le attività commerciali, sono consentite quelle relative al “commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo, audio video, elettrodomestici” e al “commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati “(codice ATECO 47.4).
>> Qui la lista completa di tutte le attività che possono rimanere aperte
Interventi da limitare a sicurezza e manutenzione
É questo il consiglio che dà CNA, a livello nazionale. Si perché se è vero che quella degli impiantisti è considerata un’attività “essenziale”, è altrettanto importante tutelare l’impresa, i lavoratori e i clienti, in questo difficile momento.
Il suggerimento dell’Associazione alle aziende di settore, pertanto, è quello di attenersi solo agli interventi urgenti e relativi al mantenimento in sicurezza della funzionalità degli impianti.
Proroga scadenze certificazioni
Il Decreto Cura Italia all’articolo 103 – comma 2, prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservino la loro validità fino al 15 giugno 2020″.
A luce di ciò, secondo CNA è da intendersi che l’attestazione SOA vada sicuramente considerata come un atto abilitativo, così come la
certificazione f-gas e la qualificazione FER (necessarie per partecipare agli appalti pubblici, e per l’installazione e la manutenzione di impianti f-gas e/o alimentati da fonti rinnovabili).
Diversa interpretazione viene invece data in merito alle certificazioni come ad esempio la ISO 900, che non sono obbligatorie, ma volontarie, e non costituiscono la condizione senza la quale un determinato lavoro non può essere svolto.
In caso di sospensione lavori per applicazione del principio di precauzione, come tutelarsi con la clientela?
Si suggerisce di produrre un documento con riferimento al DPCM del 11 marzo 2020, comunicando la sospensione temporanea delle opere non essenziali e indispensabili al funzionamento di servizi primari.
CNA ha elaborato a tal fine un modello fac-simile da stampare in carta intestata:
Se sono costretto a rinviare la consegna dei lavori, come posso tutelarmi?
Anche in questo caso suggeriamo di produrre un documento con riferimento al DPCM del 11 marzo 2020, comunicando l’impossibilità di portare a termine i lavori nelle date concordate e motivando le cause che hanno generato questo slittamento:
Cosa fare in caso di disdetta appuntamenti?
Come è noto la vigente legislazione (art. 7, D.P.R. 74/13) affida all’installatore (impianti nuovi) ed al manutentore (impianti esistenti) il compito di stabilire qualità e frequenza degli interventi di manutenzione sull’impianto termico; mentre spetta al proprietario dell’impianto mantenerlo sicuro ed efficiente (in pratica chi lo utilizza, sia esso il proprietario dell’immobile nel quale l’impianto è installato, o un semplice affittuario).
Poiché la legge stabilisce chiaramente i compiti e le responsabilità del “proprietario dell’impianto”, è quest’ultimo che si dovrà assumere l’onere di rispondere, in sede civile ed eventualmente anche penale, qualora non faccia effettuare gli interventi di manutenzione nei tempi previsti dall’impresa installatrice.
A quali responsabilità si incorre in caso di incidente dovuto alla mancata manutenzione?
Per sollevarsi da ogni responsabilità l’impresa deve comunque poter dimostrare l’evidenza del diniego o del rifiuto, da parte del cliente, di far effettuare l’intervento di manutenzione. Pertanto ogni tipo di comunicazione (mail, whatsapp, etc.) intercorsa con il cliente che rifiuta l’intervento va conservata.
Massimo rispetto della sicurezza
Le imprese che proseguono con le attività sono naturalmente tenute a garantire la massima sicurezza per i lavoratori, prevenendo qualsiasi rischio di contagio. Per aiutare gli imprenditori a mettere in pratica tutte le azioni necessarie, l’Area Sicurezza CNA Veneto Ovest ha riassunto tutte le prescrizioni contenute in decreti e protocolli in 6 step chiari ed esaustivi da mettere in pratica tutti i giorni per essere al riparo da rischi e sanzioni.
I 6 STEP PER ESSERE IN REGOLA>>