Formazione obbligatoria per l'aggiornamento degli ispettori di revisione: novità in arrivo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che precisa le nuove scadenze a cui gli operatori dovranno prestare attenzione.
Nel dettaglio sono interessati gli ispettori di revisione (ex responsabili tecnici) che hanno ottenuto la qualifica entro il 31 agosto 2018. Per loro scatta l'obbligo di effettuare specifica formazione secondo le seguenti tempistiche scaglionate nel prossimo triennio:
- entro il 31 dicembre 2023, per gli ispettori abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2002;
- entro il 31 dicembre 2024, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2003 e il 31 dicembre 2010;
- entro il 31 dicembre 2025, per gli ispettori abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.
Le scadenze del triennio successivo
Ne consegue che per il triennio successivo le scadenze in sequenza per i diversi scaglioni saranno rispettivamente:
- al 31 dicembre 2026 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2023;
- al 31 dicembre 2027 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2024;
- al 31 dicembre 2028 per coloro per i quali il termine scadeva entro il 31 dicembre 2025.
Pertanto le periodicità delle scadenze non vengono alterate da eventuale frequenza anticipata del corso di aggiornamento rispetto alla scadenza prevista. Si precisa che qualora la formazione di aggiornamento sia stata ottenuta con argomenti dei corsi difformi dal programma ufficiale, la suddetta formazione sarà ritenuta non valida.
Due diversi tipi di qualifica
Ricordiamo che quando si parla di ispettore di revisione si individuano due distinte tipologie di qualifica:
Ispettore abilitato
colui che è in possesso di un attestato di idoneità o frequenza conseguito a norma previgente (Accordo Stato Regioni del 12 giugno 2003) in seguito al superamento di esame relativo al corso di formazione svolto;
Ispettore autorizzato
colui che risulta autorizzato ad operare presso un centro di controllo privato, ma non in possesso di attestato idoneità o formazione.
Pertanto l'obbligo di formazione sarà assolto dagli ispettori sopra definiti, secondo le scadenze sopra indicate e cosi riferite:
- alla data della attestazione di idoneità per l'Ispettore abilitato
- alla data dalla quale l'Ispettore autorizzato opera presso l'officina autorizzata.