L’avvento delle vendite online, con il grande incremento verificatosi in periodo di lockdown causa Covid, ha portato – oltre a molti vantaggi – anche non poche criticità riguardo la fiscalità indiretta delle operazioni.
Per regolamentare al meglio l’acquisto di beni e servizi su internet, anche l’Italia introdurrà, a partire dal 1° luglio 2021, il VAT e-commerce package, ovvero, uno dei pilastri della riforma globale dell’IVA rappresentata dalla Commissione europea.
Fiscalità semplificata con il regime OSS
Attraverso il regime OSS – One Stop Shop (che dal 1° luglio sostituisce il Moss – Mini Sportello Unico) viene di fatto semplificato l’assolvimento dell’Iva con importanti novità. Una di queste riguarda proprio l’ambito di applicazione, che viene esteso a tutte le operazioni di vendita online, anche di beni e non solo servizi.
Ciò significa, praticamente, che l’impresa può evitare di assolvere gli obblighi Iva in ciascun stato membro UE di consumo.
Cosa cambia per le imprese
Le aziende che vendono in UE attraverso commercio elettronico non saranno più obbligate ad identificarsi fiscalmente, superata una certa soglia (35.000 euro), nei paesi in cui commerciano.
Attraverso il sistema OSS, infatti, ogni impresa che effettua operazioni con consumatori privati (non aziende) può identificarsi allo sportello ed essere tassata, ai fini Iva, applicando l’aliquota del Paese in cui viene ceduto il bene (e versando l’importo direttamente all’Agenzia delle Entrate italiana).
A sua volta, lo sportello trasmetterà ai vari Stati (di residenza dei privati consumatori) le informazioni per una corretta attribuzione dell’Iva, tenuto conto della dichiarazione presentata.
I vantaggi del nuovo regime
Il principale vantaggio di utilizzare il regime OSS è la semplificazione. Aderendo al sistema, infatti, l’azienda potrà versare cumulativamente l’Iva e presentare un’unica dichiarazione dell’imposta riepilogativa nel Paese nel quale si è identificata.
Attenzione però, perché le operazioni oggetto del regime OSS sono solo ed esclusivamente quelle e-commerce effettuate nei confronti di privati UE (esclusi quindi i privati nazionali).
Nessun obbligo
L’adesione al regime OSS è facoltativa ma, di fatto, rappresenta una semplificazione importante per le aziende che erogano servizi e commercio elettronico indiretto nei confronti di privati dei Paesi UE diversi dall’Italia.
Tutte le novità dal 1° luglio
Ecco, in sintesi, tutte le novità che saranno in vigore dal 1° luglio 2021:
- le operazioni di commercio elettronico indiretto (e più in generale le vendite a distanza di beni), nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini IVA nel Paese UE di destinazione dei beni. Non si applicherà più, quindi, la disciplina delle vendite a distanza, per le quali sono previste determinate soglie
- fino alla soglia annua di vendite pari a euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) si applicherà, invece, l’IVA del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo IVA (ferma restando la possibilità di opzione per la tassazione a destinazione indipendentemente dalla soglia). Se nel corso di un anno civile la citata soglia di euro 10.000 (valore totale al netto dell’IVA) viene superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni
- i cedenti soggetti passivi IVA potranno comunque optare per l’OSS – One Stop Shop (che dal 1° luglio 2021 sostituirà l’attuale MOSS utilizzato per il commercio elettronico diretto). In tal caso il cedente applicherà, ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi, le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni
- rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (che varia da euro 10 ad euro 22)
- introduzione di nuovo regime IVA (IOSS – Import One Stop Shop) per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore o uguale ad euro 150.
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