Etichette imballaggi, nuovi obblighi prorogati al 2022

Possibilità di smaltire le scorte dei prodotti. Ecco le linee guida con tutte le regole per etichettatura ambientale e il riciclo.
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Con la conversione in legge del “Decreto Sostegni bis” arrivano nuove proroghe anche in materia di etichettatura imballaggi. Il legislatore ha infatti accolto le istanze delle categorie, con CNA in prima linea, che chiedevano uno slittamento delle scadenze, per permettere alle imprese di adeguarsi per tempo, visto anche il difficile periodo dovuto al Covid.

Obblighi posticipati e ok smaltimento prodotti

Nella fattispecie, il provvedimento prevede:

  • la sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2021
  • la possibilità di commercializzare i prodotti privi dei nuovi requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio, o già provvisti di nuova etichetta, fino a esaurimento scorte.

Le linee guida CONAI

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi è entrato in vigore con il decreto legislativo 3 settembre 2020 (Decreto Rifiuti).

Dopo i primi dubbi interpretativi sulla norma sollevati da CNA con le altre associazioni di categoria, il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – ha prodotto un documento illustrativo, con le Linee Guida per la corretta produzione e applicazione delle etichette ambientali.

 

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Gli adempimenti per le imprese

Le nuove norme sull’etichettatura ambientale degli imballaggi – la cui entrata in vigore è stata prorogata al 1° gennaio 2022 – sono distinte a seconda della destinazione d’uso dell’involucro.

Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale, i contenuti previsti per l’obbligo riguardano:

  • la codifica alfanumerica identificativa del materiale di realizzazione
  • le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio (es. “Raccolta differenziata + Famiglia di materiale. Verifica le disposizioni del tuo Comune”).

Se l’imballaggio è destinato al canale B2B, i contenuti previsti per obbligo riguardano solamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale; tutte le altre informazioni sono a discrezione del produttore.

 

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[Photo – www.freepik.com]



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