Un Natale a intermittenza, tra rosso e arancio. È quanto stabilito dal nuovo Decreto di Natale emanato ieri sera dal governo, con le regole per le festività 2020. Passa quindi la linea più dura: dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà zona rossa nei giorni festivi e prefestivi (sabati e domeniche comprese), zona arancio in tutti i giorni feriali.
Questo comporta sicuramente la chiusura definitiva di bar e ristoranti; i negozi chiuderanno invece nei soli giorni rossi. Previste differenti limitazioni agli spostamenti, sempre in linea con le indicazioni cromatiche già in vigore.
IL TESTO IN GAZZETTA UFFICIALE
Il giro di vite nazionale arriva dunque a superare le misure meno stringenti introdotte dal 18 dicembre a livello locale dall'ordinanza della Regione Veneto (divieto agli spostamenti tra Comuni dopo le 14), la quale avrà effetto quindi fino al 23 dicembre.
Come detto, stando al Decreto di Natale il calendario dal 24 dicembre al 6 gennaio sarà così suddiviso per tutto il territorio nazionale:
ZONA ROSSA: Festivi e prefestivi compresi sabati e domeniche (24-25-26-27-31 dicembre 2020 | 1-2-3-5-6 gennaio 2021)
ZONA ARANCIO: Feriali (28-29-30 dicembre 2020 | 4 gennaio 2021)
In estrema sintesi, le regole di comportamento saranno le seguenti:
Per queste attività la zona rossa e arancione determinano la chiusura completa. Resta consentita senza restrizioni la consegna a domicilio, così come l’asporto (ma fino alle 22). In questo secondo caso però è fatto divieto di consumare i prodotti nelle adiacenze del locale, e la capienza massima del locale deve essere affissa all'esterno (v. modulo qui sotto)
Via libera anche alle attività di catering e ristorazione con servizio contrattuale continuativo.
Attività regolari durante i giorni arancioni, chiaramente con obbligo da parte dei clienti di osservare le limitazioni previste dagli spostamenti.
Nei giorni rossi chiudono centri estetici, tattoo e toelettatori, mentre possono invece rimanere aperti
Aperte sempre anche le industrie, i negozi di alimenti e bevande, il rifornimento carburanti e in generale i servizi essenziali come farmacie e supermercati alimentari.
Vietato IN QUALSIASI ORARIO ogni spostamento non giustificato in entrata e in uscita dai territori comunali. In zona arancione solo i residenti in Comuni sotto i 5 mila abitanti potranno allontanarsi entro un raggio di 30 km. In zona rossa sono vietati anche gli spostamenti all'interno del territorio, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nei casi consentiti, sarà fatto obbligo di avere con sé l'autodichiarazione compilata, scaricabile al link qui sotto.
Consentita UNA VOLTA AL GIORNO dalle ore 5 alle ore 22 la visita ad amici o parenti (max 2 persone) e i figli minori di 14 anni, le persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio.
Lo stato d’emergenza per la pandemia da Covid-19 è prorogato in Italia fino al 31 gennaio 2021.
Il decreto introduce di fatto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, tranne in caso di attività fisica. Per le passeggiate, dunque, indossare la mascherina diventa obbligatorio se le caratteristiche del luogo non consentono il rispetto delle distanze interpersonali; non lo è invece per chi fa sport (es. jogging o footing). Resta valida la prescrizione della mascherina nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private.
Le mascherine non sono obbligatorie per:
Rimangono valide le disposizioni e i protocolli anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative, sociali e per il consumo di cibi e bevande (vedi allegati sotto).
Il nuovo DPCM limita di fatto la possibilità di interventi da parte delle regioni, tranne che di carattere più restrittivo rispetto alla normativa nazionale.
Per chi fa ingresso in Italia e nei quattordici giorni antecedenti ha soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna, sono previste le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
Per le regole relative agli spostamenti verso e da tutti gli altri Paesi, consultare le disposizioni del Ministero della Salute a questo link.
La situazione di emergenza e i conseguenti DPCM per regolare le attività economiche e private rischiano a volte di creare confusione, soprattutto tra le imprese, in capo alle quali ci sono diversi obblighi e responsabilità.
Per fare un po’ di chiarezza e aiutare nella diffusione di comportamenti corretti, riportiamo alcune risorse utili e i riferimenti normativi aggiornati:
LINEE GUIDA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE,
PRODUTTIVE E RICREATIVE
È il documento ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome che regolamenta tutte le attività lavorative. Contiene indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE MISURE
PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO
Approvato il 24 aprile 2020, il protocollo è il documento nazionale firmato tra governo e organizzazioni datoriali e sindacali, per stabilire le regole per la prosecuzione delle attività produttive.
Il protocollo, tuttora in vigore, prevede infatti tutta una serie di condizioni e precauzioni per il lavoro in presenza, garantendo adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In questa situazione di emergenza, i professionisti e i consulenti CNA sono sempre a disposizione delle imprese e degli artigiani, per rispondere sulle questioni più importanti in tema di Coronavirus.
Per saperne di più sulla sicurezza in azienda: sicurezza@cnavenetovest.it.
Per maggiori informazioni in tema di lavoro e ammortizzatori sociali: lavoro@cnavenetovest.it.
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