Decreto Rilancio: oltre alle novità sul fronte fiscale, l’approvazione del testo definitivo ha perfezionato diversi strumenti legati al costo del lavoro per le imprese.
L’obiettivo principale è sostenere le attività che hanno patito contrazioni di fatturato per il lockdown con il pagamento dei salari, al fine di limitare il più possibile il rischio di riduzione della forza lavoro.
Se anche in questo caso l’impianto del testo base è stato in gran parte confermato, vale la pena sottolineare i due aspetti che più emergono, nella versione definitiva.
Trattamenti di integrazione salariale
Quanto al ricorso agli ammortizzatori sociali a tutela del reddito del personale, via libera all’utilizzo delle ultime 4 settimane di sospensione temporanea del rapporto di lavoro (in caso di cali di attività legati all’emergenza) anche prima del 1° settembre 2020.
In pratica le settimane complessive riconosciute sono confermate a 18 (e non oltre), ma viene anticipato il termine per poter ricorrere alle ultime 4. In Veneto sono previste inoltre 4 settimane aggiuntive di Cig in deroga, che vanno a sommarsi alle 18 previste dalla normativa nazionale
Gli ammortizzatori Covid dovranno comunque essere usufruiti entro il termine del 31 agosto per le prime 14 settimane (18 per la cig in deroga) ed entro il 31 ottobre per le 4 settimane successive.
La domanda di concessione del trattamento deve essere presentata alla sede dell’INPS territorialmente competente, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda entro il quindicesimo giorno dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Proroga contratti a termine
Più elasticità per il rinnovo di contratti a termine: sarà possibile prorogarli automaticamente fino al 30 agosto (se erano già attivi almeno alla data del 23 febbraio 2020) anche in assenza di specifiche causali.
In caso di sospensione dell’attività, il termine dei contratti di lavoro di apprendisti e lavoratori a tempo determinato è comunque prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa.