Decreto riaperture: i nuovi obblighi dal primo aprile
Verso l'allentamento delle restrizioni: come cambiano le regole con mascherine e green pass in azienda, nel negozio e al ristorante.
decreto riaperture 26 aprile

Via libera all’unanimità dal Cdm al decreto che definisce la road map dell’allentamento delle restrizioni anti Covid. Nella bozza in entrata viene confermata l’uscita dallo stato di emergenza dal 1 aprile. Decadono tutte le strutture emergenziali connesse. Verrà istituita un’unità operativa presso il Ministero della Difesa per affrontare regime transitorio e completamento campagna vaccinale fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda le mascherine è prolungato fino al 30 aprile l’attuale regime mentre l’obbligo del green pass base fino al 30 aprile varrà solo per alcune attività (servizi di ristorazione al chiuso, mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere) e per trasporti a lunga percorrenza. Per quanto riguarda il green pass rafforzato resterà obbligatorio fino al 30 aprile per centri benessere, sale gioco, discoteche, congressi, eventi sportivi al chiuso. Rimane obbligo vaccino per personale nel mondo sanitario e rsa fino a fine anno e rimane green pass attuale per visite nelle rsa.

Cessazione stato di emergenza

Dal 1 aprile cessa lo stato di emergenza. In ogni caso fino al 31 dicembre 2022 per assicurare la transizione verrà istituita presso il Ministero della difesa un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, il cui ordinamento è definito dal Capo di stato maggiore della difesa. L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della salute subentrerà nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per l’emergenza COVID-19

Ordinanze Ministero della Salute

Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della salute, con propria ordinanza:

  • di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali;
  • sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza dei medesimi spostamenti.

Isolamento e autosorveglianza

Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della guarigione.

Contatti stretti

Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

Obbligo mascherine

Mezzi pubblici

Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.

Luoghi di lavoro

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

Sale da ballo

Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.

Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Green pass base

Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori;
  • partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto

Servizi alla persona

Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.

Mezzi di trasporto

Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti (si considerano esclusi dall’obbligo pertanto i mezzi di trasporto pubblico locale);
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Green pass rafforzato

Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

Over 50 non vaccinati al lavoro ma col test negativo

Sarà sufficiente il green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per gli over 50 che fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione.

Monitoraggio Covid

Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali

Sistema Colori

Il sistema viene abrogato con tutte le misure conseguenti

Questo articolo Decreto riaperture: obbligo mascherine e super green pass al chiuso fino al 30 aprile è stato pubblicato su CNA.

Foto Freepik

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