Decreto Coesione: contributivi per l’assunzione di giovani e donne
Per assunzioni dal 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025 di giovani under 35, over 35 nelle Regioni della ZES unica e donne svantaggiate.
Luca Cipriani

Luca Cipriani

Consulente del lavoro

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Il Decreto Legge 60/2024, conosciuto come D.L. Coesione, introduce tre nuove agevolazioni contributive per incentivare l’occupazione giovanile stabile nel settore privato.

Questi incentivi si applicano alle assunzioni effettuate tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Le agevolazioni riguardano specifiche categorie di lavoratori, quali:

  • Giovani under 35
  • Over 35 nelle Regioni della ZES unica
  • Donne svantaggiate

Assunzioni giovani under 35 (Art. 22)

L’art. 22 introduce un esonero contributivo finalizzato a promuovere l’occupazione giovanile. I datori di lavoro che assumono giovani under 35 con contratto a tempo indeterminato (anche part-time) o che trasformano un contratto a tempo determinato in tempo indeterminato, possono accedere a uno sgravio contributivo del 100% (esclusi i premi INAIL).

Questo incentivo è riservato ai giovani che:

  • Non hanno ancora compiuto 35 anni alla data dell’assunzione;
  • Non hanno mai avuto un contratto a tempo indeterminato.

Importi massimi dello sgravio

  • 500 euro mensili per ciascun lavoratore;
  • 650 euro mensili per assunzioni nelle zone svantaggiate (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);

Lo sgravio è garantito per un massimo di 24 mesi e non si applica ai contratti di lavoro domestico, di apprendistato o ai dirigenti.

Apprendistato e cumulabilità

Eventuali periodi di apprendistato conclusi senza trasformazione in contratti a tempo indeterminato non escludono il diritto all’incentivo.

 

Assunzioni giovani over 35 nella ZES Unica (Art. 24)

Consulenza previdenziale

L’art. 24 promuove lo sviluppo occupazionale nella Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno. I datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato possono ottenere uno sgravio contributivo del 100% (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

L’incentivo, con un massimo di 650 euro al mese per ciascun lavoratore, si applica a:

  • Disoccupati da almeno 24 mesi;
  • Soggetti con più di 35 anni al momento dell’assunzione.

Limiti e condizioni

L’incentivo è disponibile esclusivamente per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti e per assunzioni presso sedi situate nelle Regioni della ZES.

Assunzione di donne (Art. 23)

Consulenza previdenziale

L’art. 23 del D.L. Coesione prevede un incentivo per i datori di lavoro privati che assumono lavoratrici svantaggiate.

In particolare, è possibile beneficiare di uno sgravio contributivo del 100% sui contributi previdenziali (esclusi i premi INAIL) per un periodo massimo di 24 mesi.

L’importo massimo dello sgravio è di 650 euro al mese per le assunzioni a tempo indeterminato di donne che rispettino i seguenti criteri:

  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nelle Regioni della ZES unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna);
  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti in settori con elevata disparità occupazionale di genere;
  • Prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, indipendentemente dalla residenza.

Per beneficiare di questo incentivo, l’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto.

 

Decreto coesione: condizioni generali per l’accesso agli incentivi

Per accedere agli esoneri contributivi, i datori di lavoro devono rispettare quanto previsto dall’art. 31 del D.lgs. 150/2015 e non devono aver effettuato licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (GMO) o licenziamenti collettivi nei 6 mesi precedenti l’assunzione nella stessa unità produttiva.

Inoltre, l’incentivo verrà revocato in caso di licenziamento per GMO del lavoratore assunto con esonero o di un lavoratore con la stessa qualifica e presso la stessa unità produttiva nei 6 mesi successivi all’assunzione incentivata.

 

Cumulabilità e limiti

Gli incentivi descritti non sono cumulabili con altre agevolazioni contributive o riduzioni delle aliquote previdenziali. Tuttavia, sono compatibili con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione per nuove assunzioni, prevista dall’art. 4 del D.Lgs. 216/2023.

Attesa di autorizzazione

L’applicazione dei benefici è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea e alle circolari esplicative dell’INPS.

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    Luca Cipriani

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