Crediti d’imposta energia, chiarimenti sulla comunicazione obbligatoria
In caso di bollette in ritardo da parte del fornitore, l’Agenzia delle Entrate ammette anche una stima. Resta però il termine del 16 marzo.

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

credito imposta energia comunicazione | CNA Veneto Ovest

Crediti d’imposta per i rincari energetici, niente proroga ma possibilità di comunicare una stima anche non esatta in caso di ritardi nella bollettazione 2022.

Rimane quindi il termine tassativo del 16 marzo 2023 per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare del credito complessivo 2022 di cui si ha diritto - se non ancora utilizzato in compensazione. Credito che, giusto ricordarlo, vale dal 10 al 40% delle spese sostenute nei vari trimestri del 2022 (a seconda del tipo d’impresa, come abbiamo spiegato qui) ma solo se il costo medio al kw risulta superiore di almeno il 30% rispetto a quelle dello stesso periodo dell’anno 2019.

Occhio alle bollette “ritardatarie”

Il problema della scadenza può riguardare quelle imprese i cui fornitori energetici non hanno ancora provveduto a fatturare  i consumi effettivi degli ultimi mesi dello scorso anno. Si tratta infatti di casistiche frequenti, dato che le bollette dell’ultimo trimestre richiedono spesso tempi di definizione più lunghi che “scavallano” la fine dell’anno solare e non permettono pertanto ai beneficiari di conoscere i propri effettivi consumi energetici in tempo utile per adempiere in maniera corretta all’obbligo di comunicazione.

CNA nelle scorse settimane ha sollecitato Governo e Parlamento sulla necessità di una proroga del termine del 16 marzo, richiesta che non ha però trovato accoglimento. La scadenza rimane quindi confermata.

Tollerate le stime plausibili

La modalità di comunicazione viene comunque incontro a chi si dovesse trovare in difficoltà con i dati aggiornati. Il nuovo modello non prevede più la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, precedentemente richiesta per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Basterà quindi indicare entro il termine previsto un ammontare dei crediti plausibile, attraverso una stima da effettuare in base ai dati a disposizione e anche in assenza di tutte le fatture energetiche attestanti le spese effettivamente sostenute dall’impresa per l’acquisto di energia elettrica e gas.

L’eventuale discordanza a consuntivo sarebbe considerata in buona fede e non implicherebbe sanzioni penali o di tipo amministrativo tributario. Tutte le eventuali divergenze nei valori comunicati, dovranno poi essere correttamente compensate nel trimestre successivo. Ecco perché il nostro consiglio è effettuare una stima il più possibile accurata e con una logica prudenziale (preferibilmente in eccesso per non perdere il beneficio). 

Chiedi aiuto a CNA

Compila i campi qui sotto per essere ricontattato da un nostro consulente

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

Condividilo sui social!