Riaperture, c’è il Decreto. Le regole nero su bianco.
Arrivata la pubblicazione delle misure tanto attese. Dalla Regione alcune precisazioni.
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coronavirus decreto imprese vicenza

La fase 2 da oggi è realtà praticamente per tutte le attività commerciali in precedenza escluse dalle riaperture. Lo aveva in qualche modo anticipato il premier Giuseppe Conte nella giornata di sabato 16 maggio, a cui ha fatto seguito la pubblicazione delle linee d’indirizzo condivise con la Conferenza delle Regioni.

Sono proprio queste linee, ad oggi, a definire le regole che tutte le attività dovranno seguire per contrastare rischi di ritorno del contagio e non incappare in sanzioni o chiusure. La Regione Veneto le ha riassunte e spiegate bene attività per attività in questo documento (riferito alle sole attività che erano ancora chiuse, naturalmente).

Breve riassunto: chi riapre e chi no

Premessa doverosa. Il Decreto legge dispone misure di carattere nazionale, a cui poi ogni Regione può integrare specifiche ordinanze con aggiustamenti o variazioni particolari. Il documento del Governo di fatto da oggi dà il via libera in generale a tutto il commercio di vicinato, ai servizi alla persona ed alle attività di ristorazione.

Nella serata di domenica 17 maggio la Regione Veneto ha poi emanato la propria ordinanza integrativa, con importanti precisazioni. Riaprono nel territorio regionale:

  • tutti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande
  • tutte le strutture ricettive (compresi rifugi alpini e campeggi)
  • tutte le strutture commerciali (compresi i mercati all’aperto)
  • parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, trattamenti per animali di affezione
  • tutti gli uffici pubblici e le autoscuole
  • piscine, palestre e impianti sportivi

Per ognuno di questi sono tassativamente da rispettare, come detto, le linee guida condivise dalle Regioni.

Laddove non venga assicurato l’adeguato livello di protezione interviene la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. L’inosservanza delle regole è inoltre punita con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 3.000.

Sono ancora sospese le attività di spa e centri termali, cinema e teatri in presenza di pubblico, centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati.

Resta obbligatorio il rispetto del Protocollo

Una raccomandazione di fondamentale importanza: restano in vigore per tutte le attività le prescrizioni contenute nel Protocollo per la sicurezza rinnovato lo scorso 24 aprile.

Tra queste, anche la necessità – che vale per aziende di qualsiasi dimensione, comprese quelle unipersonali – di istituire un Comitato per l’applicazione e la verifica del rispetto delle regole di sicurezza, che va indicato in forma scritta. Per ulteriori informazioni chiedi alla nostra area sicurezza: sicurezza@cnavenetovest.it

SCARICA I CARTELLI E I REGISTRI DA COMPILARE>>>

Per lavorare in sicurezza e al riparo da qualsiasi controllo, ti mettiamo a disposizione:

  • registro compilabile degli interventi di sanificazione
  • registro compilabile degli accessi in azienda
  • informative per clienti, dipendenti e fornitori
  • cartelli “entrata” e “uscita”

Orari extra

Gli esercenti possono decidere, comunicandolo al proprio Comune (via Posta Elettronica Certificata), di modificare gli orari di apertura della propria attività per garantire un accesso ordinato agli esercizi e ai servizi. Il tutto senza limiti di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive.

Mascherine: in Veneto sempre fuori casa

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale, attenzione a non fare confusione con le norme nazionali. Perché in Veneto valgono regole più stringenti rispetto a quelle che si sentono nei notiziari per il resto del Paese.

Nella nostra Regione vale l’obbligo di indossarle la mascherina per chiunque si rechi fuori dalla propria abitazione. Chi non dispone di guanti dovrà avere con sé gel o altro liquido igienizzante da utilizzare regolarmente. In aggiunta, all’esterno vanno mantenute le distanze di minimo un metro (due da persone che stanno svolgendo attività sportiva)

L’uso di protezioni delle vie respiratorie non è necessario solo nei seguenti casi:

  • alla guida
  • per soggetti con meno di 6 anni
  • in caso di disabilità non compatibili con l’uso
  • in caso di attività motoria e sportiva svolta in luogo isolato o nella fase di attività intensa

Spostamenti

Addio autocertificazione: da oggi non sarà più necessaria per gli spostamenti all’interno della propria Regione. Fino al 3 giugno rimarrà invece obbligatoria per spostamenti che comportano il passaggio in un’altra regione, consentiti sempre nei soliti 3 casi:

  • motivi di salute
  • comprovate esigenze lavorative
  • assoluta necessità

I viaggi all’estero saranno consentiti a partire dal 3 giugno, da e per uno dei Paesi del’Ue o rientranti nel trattato di Schengen, Regno Unito, Andorra, Principato di Monaco, San Marino e Vaticano.

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