Cisterne gasolio, obbligo registro slitta al 2021
Posticipati i termini entro cui presentare denuncia. Adempimenti anche per i distributori “minori”.
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Cisterne-gasolio

[notizia aggiornata il 02.05.2020]

L’entrata in vigore del decreto legge “Cura Italia” porta novità importanti anche per il settore dell’autotrasporto merci. Fra queste c’è il rinvio al 1° gennaio 2021 dell’obbligo di denuncia di esercizio da parte dei possessori delle cisternette di gasolio.

L’obbligo di denuncia per le imprese che utilizzano un proprio “distributore privato” per il rifornimento di carburante è previsto dal D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito nella Legge 19 dicembre 2019 n. 157Testo Unico Accise (art. 5, comma 1, lettera c). Le disposizioni introdotte non riguardano solo i nuovi distributori, ma anche quelli già in uso presso le aziende.

Cosa cambia per le imprese

Prima dell’entrata in vigore del decreto, l’impresa che utilizzava un distributore privato di carburante era esentata da obblighi di registrazione (che consistono nell’annotare le operazioni di carico e scarico) e da qualsiasi altro obbligo, se la capacità della cisterna utilizzata era inferiore ai 10 mc. (ossia 10.000 litri).

Le nuove norme invece abbassano gli obblighi sopra citati – tenuta del registro e licenza fiscale – ai limiti di 5 mc. (ossia a 5.000 litri), ampliando di fatto la platea di aziende interessate. 

Introdotti i “distributori minori”

Le imprese dotate di serbatoi di capacità globale superiore ai 5 metri cubi dovranno essere dotate di licenza fiscale (da richiedere all’Ufficio delle dogane competente per territorio, con apposita documentazione e marca da bollo da 16 euro) e provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico.

Quest’obbligo, inizialmente prorogato al 30 giugno a causa dell’emergenza Coronavirus, è stato ulteriormente posticipato con il Decreto Cura Italia, che fissa il termine ultimo al 1° gennaio 2021.

Per tutte le altre attività in possesso di cisterne di gasolio con capacità superiore ai 10 mc. restano valide le precedenti disposizioni in materia.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Dogane

Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, per far fronte alle nuove disposizioni, ha emanato un documento esplicativo, con il quale precisa che:

  • si intendono come distributori minori quelli di capacità superiore a 5 mc. e inferiore a 10 mc.;
  • per i distributori minori il registro di carico e scarico è tenuto in via semplificata, su supporto elettronico o cartaceo (in quest’ultimo caso senza alcuna vidimazione da parte dell’Agenzia delle Dogane);
  • le prime annotazioni sul registro dovranno avvenire dal 1° maggio 2020 (la giacenza iniziale da riportare sul registro sarà quindi quella alle ore 00:00 del 1° maggio);
  • le registrazioni delle operazioni di carico sul registro saranno eseguite entro le ore 09:00 del giorno successivo a quello di ricezione del DAS (e quindi di ricezione del carburante dal fornitore);
  • le scritturazioni di scarico sono da effettuarsi ogni sette giorni
  • ogni anno entro il mese di febbraio dovrà essere trasmesso un prospetto via pec all’Agenzia delle Dogane che riepiloga le movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico e scarico e tutta la restante documentazione (DAS etc.) sono da conservarsi per cinque anni.

Al termine dell’istruttoria, in caso di esito positivo, verrà rilasciata la licenza di esercizio con la specifica di un codice ditta, ed il conseguente obbligo dell’impresa di provvedere alla tenuta dei registri di carico e scarico tramite le modalità semplificate.

Previste sanzioni per chi non è in regola

A seguito della presentazione dell’istanza, i funzionari dell’Area Verifiche e Controlli dell’Ufficio doganale di competenza potranno effettuare un sopralluogo diretto a constatare la correttezza di quanto dichiarato.

In caso di irregolarità, le sanzioni previste sono le seguenti:

  • da 1.032 a 5.164 € per l’omessa denuncia del distributore
  • da 258 a 1.549 € per l’omessa tenuta del registro di carico e scarico.

Presenta la tua domanda con CNA

I professionisti CNA sono a disposizione delle aziende, per affiancarle nella preparazione della documentazione necessaria e nell’invio delle domande per ottenere la licenza di esercizio.

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