Proroga della cassa integrazione (FSBA) per le imprese artigiane, approvate le nuove procedure a livello regionale. Dopo l’approvazione della legge di bilancio 2021, che ha inserito altre 12 settimane di integrazione salariale in caso di sospensione dal lavoro a causa del Covid, è arrivato l’accordo tra organi sindacali e associazioni di categoria sulle modalità che le imprese dovranno seguire per farne richiesta.
L’estensione del trattamento salariale potrà avere effetto fino al 30 giugno 2021, per un totale appunto di 12 settimane anche non consecutive. Vediamo le due tipologie di scenari, e le relative procedure richieste.
Imprese artigiane che hanno già fatto ricorso alla cassa integrazione per Covid nel 2020
Se il titolare ravvisa la necessità di ricorrere a un nuovo periodo di sospensione con integrazione salariale dei propri dipendenti coperta da ammortizzatori sociali, può fare richiesta attraverso il modulo qui sotto (allegato 1), inserendo ancora la causale “Covid-19” e indicando una nuova data di scadenza entro e non oltre il 30 giugno 2021.
Qualora le 12 settimane vengano esaurite prima del 30 giugno, il periodo successivo potrà eventualmente essere coperto da assegno ordinario Fsba.
Imprese artigiane che che intendono fare ricorso per la prima volta alla cassa integrazione per Covid
Se il titolare intende avvalersi per la prima volta della sospensione con integrazione salariale in un periodo entro il 30 giugno 2021 dovrà attenersi alla procedura ordinaria prevista dai precedenti accordi interconfederali in vigore (v. Allegato 2)
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