In arrivo da luglio 2020 un’integrazione di ulteriori 20 euro mensili per i lavoratori dipendenti con un reddito fino a 28.000 euro lordi.
Scatta infatti proprio con la retribuzione di metà anno il cosiddetto Trattamento Integrativo del Reddito (TIR), provvedimento approvato con la manovra di bilancio 2020 (Decreto Legge 3 del 5 febbraio 2020), che prevede un “bonus rimodulato” per i lavoratori dipendenti, a seconda delle soglie di reddito.
Di fatto, dagli 80 euro già previsti dal “bonus Renzi” si arriva così a 100 euro netti al mese in busta paga. Una misura che ha l’obiettivo di ridurre in modo strutturato il cuneo fiscale e che, dal 2021, andrà a sostituire in maniera definitiva il precedente bonus.
No nuovi oneri per le imprese
L’importo dovuto ai dipendenti, dovrà essere corrisposto in via automatica direttamente da parte del datore di lavoro, sulla base del reddito complessivo (e salvo formale richiesta di non applicazione da parte del lavoratore).
Ma il nuovo “bonus 100” non andrà a gravare sulle tasche delle imprese, perché – come per il “bonus Renzi” – le aziende potranno recuperare le somme versate direttamente attraverso la compensazione con modello f24.
Detrazioni anche per i redditi più alti, solo nel 2020
Per fornire ulteriore sostegno alle famiglie e ai lavoratori, nel difficile momento economico causato dal Covid-19, è stata prevista un’ulteriore detrazione fiscale, solo per l’anno 2020, per tutti i lavoratori dipendenti che hanno un reddito complessivo lordo compreso tra 28.001 e 40.000 euro.
Tutti i bonus in sintesi
Riassumendo, in base al reddito lordo percepito, le integrazioni al reddito sono così suddivise:
- reddito annuo da 8.174 a 28.000 euro: trattamento integrativo al reddito di 100 euro mensili;
- solo per il 2020, reddito annuo da 28.001 a 35.000 euro: ulteriore detrazione che decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza del reddito di 35.000 euro lordi;
- solo per il 2020, reddito annuo oltre 35.000 e fino a 40.000 euro: l’importo dell’ulteriore detrazione continua a decrescere fino ad azzerarsi al raggiungimento dei 40.000 euro lordi.
Conguaglio a fine anno
Se in sede di conguaglio di fine anno il TIR e/o l’ulteriore detrazione risultassero non spettanti, il datore di lavoro dovrà provvedere al recupero, tramite compensazione in F24.
Nel caso in cui l’importo da recuperare sia superiore a 60 euro, il recupero andrà fatto in 8 rate di uguale importo.
[photo by Pixabay]