Entrano in vigore dall’1 ottobre 2022 al 30 aprile
2023 le limitazione alla circolazione e le ulteriori misure per il
miglioramento della qualità dell’aria previste dall’accordo di Bacino Padano e dal
Pacchetto di misure straordinarie approvate dalla Regione del Veneto. Le stesse regole
sono recepite dal Comune di Vicenza e dai Comuni della provincia, ciascuno dei quali in
queste settimane ha disposto specifiche ordinanze che comunque mantengono l'impianto di
base, qui di seguito riportato.
Limiti alla circolazione
Livello VERDE (assenza di sforamenti del limite di Pm10)
Circolazione vietata da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 per i veicoli privati e commerciali a benzina euro 0 e 1; i diesel euro 0, 1, 2, 3, 4; e i ciclomotori e motocicli non catalizzati immatricolati prima dell'1/1/2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE e gli euro 0.
Livello ARANCIONE (sforamento per 4 giorni consecutivi)
Circolazione vietata tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, anche ai veicoli privati a benzina euro 2 e diesel euro 5, quelli commerciali a benzina euro 2 e i ciclomotori e motocicli euro 1.
Livello ROSSO (sforamento dei limiti per 10 giorni
consecutivi)
Stop alla circolazione tutti i giorni dalle 8.30
alle 12.30, anche per veicoli commerciali diesel euro 5.
Il bollettino viene emesso il lunedì, mercoledì e
venerdì ed elaborato considerando considerando i superamenti consecutivi del valore
limite giornaliero del Pm10 misurati fino al giorno precedente e un modello previsionale
dei principali inquinanti atmosferici per il giorno in corso e i due
successivi. Il passaggio ai livelli
arancione o rosso scatteranno sempre dal giorno successivo alla rilevazione di
Arpav.
Il blocco delle auto sarà sospeso nel periodo natalizio, dal 19 dicembre 2022 all'8 gennaio 2023 compresi, eccetto in caso di livello arancione o livello rosso.
VICENZA
A Vicenza città oltre al centro storico sono come sempre compresi nel blocco i quartieri di Laghetto, San Pio X, San Bortolo, Quartiere Italia, San Francesco, Sant'Andrea, San Lazzaro, Santa Bertilla, Villaggio del Sole, Santi Felice e Fortunato e parte dei quartieri della Stanga (lato San Pio X) e di Saviabona.
VERONA
Le disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- Tangenziale Est (da Via Valpantena all’altezza dello svincolo di Poiano fino al raccordo verso il casello autostradale di Verona Est e la vicina Tangenziale Sud)
- Tangenziale Sud (dal raccordo del Casello autostradale di Verona Est fino a quello del Casello di Verona Nord)
- Tratti autostradali ricadenti in territorio comunale
- Itinerario di indirizzo alla Fiera di Verona, limitatamente al seguente percorso: uscita dalla tangenziale sud, Casello Autostradale di Verona Sud, Viale delle Nazioni, Largo del Perlar, Viale del Lavoro fino al Piazzale della Fiera, per il percorso più breve (in andata e ritorno) compreso l’area di parcheggio di Via Scopoli
- Itinerario di indirizzo verso i parcheggi dello Stadio comunale “Marcantonio Bentegodi” e del Palazzetto dello Sport “Città di Verona” limitatamente al seguente percorso: Casello Autostradale di Verona Nord lungo la Mediana di Verona con uscita obbligatoria allo svincolo che conduce ai parcheggi dello Stadio, (in andata e ritorno)
- Percorso da tangenziali e autostrade, per raggiungere aree camper site a Porta Palio e in Via Belfiore
Inoltre è vietato mantenere acceso il motore durante
le soste e gli arresti superiori al minuto.
Eccezioni
Sono esclusi dall'obbligo residenti e lavoratori con sede di lavoro nell'area interdetta, limitatamente ai percorsi casa-lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l’orario di lavoro l’autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata.
Possono circolare anche:
- i veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico
- i veicoli che effettuano il car-pooling, ovvero che trasportino almeno tre persone a bordo
- i veicoli condotti da ultrasessantacinquenni
- i veicoli condotti da persone con Isee in corso di validità, pari o inferiore a 16.700 euro muniti dell’attestato Isee
- i veicoli commerciali a gasolio, euro 3 e 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8.30 alle 9.30
- i veicoli utilizzati per cantieri edili e stradali cantiere (dalle 8.30 alle 11 e dalle 15 alle 17.30)
- i veicoli utilizzati per il trasporto di bambini e ragazzi a scuola, persone con disabilità o che devono sottoporsi a visite mediche, persone che devono recarsi alla stazione dei treni o di Svt, ospiti di alberghi e strutture di accoglienza; i veicoli adibiti a cerimonie nuziali, funebri; i veicoli in uso a direttori e giudici di gare sportive, farmacisti, donatori di sangue, professionisti e responsabili della sicurezza dei cantieri, ministri di culto
Scarica il fac simile di autocertificazione >>
Sanzioni
Per chi non rispetta le limitazioni alla circolazione è prevista una sanzione amministrativa da 164 euro a 679 euro. In caso di reiterazione della violazione nel biennio, scatta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni.
Disposizioni sul riscaldamento
Nelle abitazioni, uffici, edifici per attività ricreative, sportive e commerciali (esclusi ospedali, case di cura, di riabilitazione e di riposo) la temperatura non deve essere superiore a 19 gradi (tolleranza di 2 gradi); negli edifici per attività industriali e artigianali non deve superare i 17 gradi (tolleranza di 2 gradi). In caso di livello arancione e rosso la temperatura del riscaldamento deve essere ridotta a 18 gradi, con tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici.
In presenza di impianti alternativi, non si devono utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (come legna da ardere, cippato o pellet), con prestazioni inferiori alle 3 stelle. E' vietato utilizzare impianti inferiori alle 4 stelle nel caso scattino i livelli di criticità arancione o rosso.
Inoltre, è vietato bruciare ramaglie all'aperto su tutto il territorio comunale.
Chiusura porte attività commerciali
Nel periodo di accensione degli impianti termici è obbligatorio tenere chiuse le porte dei locali di edifici adibiti ad attività commerciali, come negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni. Sono escluse le attività prive di impianti di riscaldamento o che utilizzano lama-barriere d’aria in corrispondenza dell’accesso ai locali.