Benessere, ora grazie a CNA il “responsabile tecnico” non è più un incubo
Arriva il “responsabile tecnico temporaneo”. CNA ottiene dal governo una sforbiciata alla burocrazia del settore, tagliando i costi delle imprese e scongiurando le chiusure impreviste.
Responsabile tecnico salone CNA Veneto Ovest

Una maggiore flessibilità organizzativa per le imprese del benessere e della cura della persona e la possibilità di garantire continuità operativa anche in caso di assenze improvvise del responsabile tecnico (generalmente il titolare). È questa la principale novità introdotta dal Decreto Legge 19 febbraio 2026 n. 19 (Decreto PNRR 3), che modifica la normativa di riferimento per acconciatori ed estetisti.

La nuova disposizione – che interviene sulla Legge 17 agosto 2005 n. 174 per gli acconciatori e sulla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 per gli estetisti – introduce la figura del responsabile tecnico temporaneo, consentendo alle imprese di individuare una persona interna all’organizzazione che possa sostituire il responsabile tecnico in caso di assenza.

Si tratta di una misura di semplificazione importante – ottenuta proprio su spinta di CNA – per un settore composto in gran parte da micro e piccole imprese, che spesso operano con pochi addetti e per le quali l’assenza improvvisa della figura tecnica poteva comportare, fino ad oggi, il rischio concreto di sospendere l’attività. Nel Vicentino sono 2.474 imprese di cui 2.254 artigiane, mentre sul versante veronese il numero si attesta a 2.907 imprese di cui 2.577 artigiane.

 

Cosa cambia per imprese e lavoratori

La nuova norma stabilisce che l’impresa possa indicare un responsabile tecnico temporaneo tra:

  • un dipendente
  • un familiare coadiuvante
  • un collaboratore già inserito nell’organizzazione dell’impresa 

purché abbia almeno tre anni di esperienza professionale nel settore e sia in possesso della qualifica professionale di base (corso triennale), senza necessità dell’abilitazione completa normalmente richiesta per il ruolo.

La sostituzione può avvenire:

  • fino a 30 giorni per qualsiasi motivo (ferie, permessi o impedimenti temporanei);
  • fino a 90 giorni in caso di motivi di salute documentati.

È sufficiente una comunicazione tempestiva al SUAP e alla Camera di Commercio, anche tramite PEC, senza ulteriori procedimenti autorizzativi.

Continuità operativa e rispetto delle regole

La novità consente alle imprese di evitare la chiusura temporanea dell’attività in caso di assenze improvvise del responsabile tecnico, garantendo al tempo stesso il rispetto della normativa che impone la presenza di una figura qualificata durante l’esercizio dell’attività.

Un passaggio fondamentale per un settore in cui molte attività sono piccole imprese con pochi addetti e dove, in assenza di soluzioni praticabili, in passato non sempre era semplice conciliare continuità operativa e obblighi normativi.

Meno costi (e rischi sanzione) per le imprese

Un ulteriore effetto positivo riguarda l’organizzazione del lavoro e la sostenibilità dei costi per le microimprese del settore. In passato, infatti, la nomina del responsabile tecnico poteva comportare automaticamente il passaggio del lavoratore scelto a un livello contrattuale superiore, con un incremento del costo del lavoro che poteva arrivare a oltre il 15%. La nuova norma consente invece una gestione più flessibile delle sostituzioni temporanee, evitando automatismi e permettendo alle imprese di garantire continuità operativa senza aggravare la struttura dei costi.

Semplificazione per CNA significa intervenire su quelle rigidità normative apparentemente piccole, ma che nella vita quotidiana delle imprese producono effetti enormi. Con l’introduzione del responsabile tecnico temporaneo si garantisce alle imprese di continuare a lavorare e fatturare senza interruzioni, e si rende molto più flessibile la gestione organizzativa. E questo è vitale per attività spesso familiari o di pochi dipendenti.

Valeria Cazzola

Presidente Estetica, CNA Veneto Ovest

Una misura che, oltre a semplificare l’organizzazione delle imprese, introduce anche maggiore chiarezza sul piano della regolarità e della tutela del cliente. La figura individuata come responsabile tecnico temporaneo, infatti, non è un sostituto improvvisato, ma un operatore già formato e con esperienza nel settore, chiamato a garantire il rispetto degli standard professionali previsti dalla normativa.

La persona individuata come responsabile tecnico temporaneo non è uno qualsiasi: si tratta comunque di un lavoratore qualificato, con formazione professionale e almeno tre anni di esperienza nel settore. Questo permette alle imprese di continuare a lavorare nel pieno rispetto delle regole, evitando il rischio di sanzioni, e allo stesso tempo garantisce ai clienti la sicurezza di essere seguiti da personale competente.

Valeria Cazzola

Presidente Estetica, CNA Veneto Ovest

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