Artigiani del legno, rinnovato il contratto nazionale
L’intesa si applica a più di 20mila imprese artigiane, piccole e medie nonché a oltre 80mila lavoratori.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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È stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Legno Lapidei, scaduto il 31 dicembre 2022, nella sede nazionale della CNA martedì 5 marzo in tarda serata.

L’intesa siglata dalla nostra Confederazione, dalle altre organizzazioni datoriali e da Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil si applica a più di 20mila imprese artigiane, piccole e medie nonché a oltre 80mila lavoratori dei settori del Legno Arredamento e Mobili e Lapidei, Escavazione, Marmo.

L’accordo prevede un incremento a regime per il settore del Legno – Imprese artigiane a livello D per pari a 180 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranche: 55 euro dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 35 euro dal 1° ottobre 2026.

Per il settore del Legno-Pmi a livello D per pari a 181 euro lordi sui minimi tabellari con le seguenti tranche: 55 euro dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 36 euro dal 1° ottobre 2026.

Per il settore dei Lapidei-Imprese artigiane l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a 189 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 55 euro dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 44 euro dal 1° ottobre 2026.

Per il settore dei Lapidei-Pmi l’incremento mensile a regime calcolato sul livello 5° è pari a 191 euro lordi distribuiti con le seguenti decorrenze: 55 euro dal 1° marzo 2024, 50 euro dal 1° gennaio 2025, 40 euro dal 1° gennaio 2026, 46 euro dal 1° ottobre 2026.

A integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (15 mesi) è stato riconosciuto un importo forfettario una tantum di 130 euro (91 euro per gli apprendisti) da erogare in due tranche. La prima di 65 euro con la retribuzione del mese di aprile 2024, la seconda di 65 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024.  Il Ccnl ha vigenza quadriennale e scade il 31 dicembre 2026.

Le Parti hanno inoltre previsto un incremento pari a 5 euro per gli aumenti periodici di anzianità, che dal 1° gennaio 2025 competono anche agli apprendisti, nella misura fissa di 8 euro per scatto.

Tra le novità di carattere normativo, in materia di lavoro a tempo determinato le Parti hanno individuato le causali “contrattuali” che consentono l’apposizione di un termine di durata (in fase di stipula iniziale o di successiva proroga) eccedente i 12 mesi, purché compreso entro il limite massimo di 24 mesi.

Modificate inoltre le durate minime del periodo di preavviso da rispettare in caso di dimissioni o licenziamento e il riconoscimento di una priorità nell’accesso al part time, in relazione a richieste della durata massima di 1 anno, nei confronti dei lavoratori che fruiscono di congedi.

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    Christian Frassoni

    Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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