Per la sicurezza antincendio in azienda il 2023 porta nuove regole, che naturalmente interessano tutte le attività d’impresa. Da ottobre scorso infatti è entrata in vigore la normativa prevista dal DM 2/9/21 (qui il decreto completo), che rimodula il ruolo dell’addetto antincendio.
Di seguito le novità più importanti, con un quadro riassuntivo della normativa in generale.
Chi è l’addetto antincendio?
Una precisazione preliminare. L’addetto antincendio è il lavoratore (la cui nomina è un obbligo di legge) incaricato a intervenire in caso di emergenza durante l’attività lavorativa. Assieme all’addetto al primo soccorso compone la squadra di Emergenza Aziendale (D.LGS. 81/08.)
Chi deve nominare l’addetto antincendio?
Tutte le aziende, e come detto non è opzionale ma obbligatorio. Quanti addetti antincendio servono? Dipende: in base al numero di personale complessivo, alle turnazioni e alle assenze prevedibili in base all’attività ordinaria.
Formazione addetti antincendio, la nuova normativa
La nuova normativa porta l’obbligo di aggiornamento della formazione dai precedenti 3 agli attuali 5 anni. L’ultima attività di formazione svolta secondo la precedente normativa resta valida, ma entro scadenza del quinquennio l’azienda dovrà provvedere al rinnovo dell’aggiornamento formativo per il proprio addetto.
E se ho effettuato l’aggiornamento più di 5 anni fa? In questo caso l’obbligo di aggiornamento va ottemperato frequentando un corso che deve concludersi entro il 4 ottobre 2023.
Antincendio, cambiano anche i livelli di rischio
A livello di formazione antincendio, cambia inoltre la suddivisione dei livelli di rischio. Fino a oggi le competenze riconosciute nella formazione venivano attribuite in base a una categorizzazione in basso, medio e alto rischio. Da quest’anno è in uso un altro tipo di denominazione:
- Livello 1 (equiparabile all'attuale rischio basso)
- Livello 2 (equiparabile all'attuale rischio medio)
- Livello 3 (equiparabile all'attuale rischio alto)
Occhio all’ente di formazione giusto
A chi affidarsi per fare formazione? La normativa pone dei nuovi limiti anche da questo punto di vista, per cui è bene che le aziende verifichino di affidarsi solo a enti certificati.
Per effettuare la formazione antincendio secondo le nuove regole, il docente dovrà aver conseguito almeno il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- documentata esperienza di almeno 90 ore come docenti in materia antincendio, sia in ambito teorico che in ambito pratico
- avere frequentato con esito positivo un corso di formazione per docenti teorico/pratici di tipo A erogato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco
- essere iscritti negli elenchi del Ministero dell’interno e aver frequentato, con esito positivo, un corso di formazione per docenti limitatamente al modulo di esercitazioni pratiche
- rientrare tra il personale cessato dal servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che ha prestato servizio per almeno dieci anni nei ruoli operativi dei dirigenti e dei direttivi
CNA, formatori certificati
I consulenti e formatori della nostra area HSE (Health, Safety e Environment) hanno superato l’esame di qualifica del primo corso per formatori in Italia secondo le nuove normative antincendio, erogato dalla direzione interregionale dei Vigili del Fuoco Veneto e Trentino-Alto Adige.
Come cambia la gestione della sicurezza antincendio?
Piano ed esercitazioni di emergenza
Il Datore di Lavoro deve predisporre un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza (per esempio le procedure di evacuazione), oltre che i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze:
- Nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori,
- Nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori,
- Nei luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 (ovvero, attività soggette controllo dei Vigili del Fuoco)
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopraindicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, che devono essere riportate nel DVR.
Il datore di lavoro deve inoltre individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali (per esempio con ridotte capacità sensoriali o motorie) e ne tiene conto nella progettazione delle misure di sicurezza antincendio e nel piano di gestione delle emergenze.
Inoltre, nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo di redazione del piano di emergenza, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
Sorveglianza antincendio in esercizio
Oltre all’attività di controllo e manutenzione periodica, le attrezzature, impianti e sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti adeguatamente istruiti mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
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