Veneto, nuova ordinanza anti-Covid
Misure più strette per chi rientra da viaggi all’estero o ha avuto contatti stretti con individui infetti e sanzioni anche per i datori di lavoro. Ecco le novità.

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

Ordinanza-Zaia-6luglio

Dopo i recenti casi di nuovi focolai, arriva prontamente la risposta della Regione Veneto che, con un provvedimento lampo, annuncia nuove misure per continuare in maniera efficace l’azione di contrasto al diffondersi del Coronavirus. 

 

L’ordinanza del 6 luglio 2020 firmata dal Presidente Zaia porta dunque alcune novità, relative per lo più alle questioni degli isolamenti fiduciari e alla gestione dei rientri dall’estero. Molto severe le sanzioni previste, anche in capo ai datori di lavoro che non garantiscano il rispetto delle norme.

 

Obbligo di isolamento fiduciario

 

È stabilito, come misura regionale, l’isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi:

 

  1. contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone (l’isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall’ultimo contatto a rischio e dovrà proseguire in caso dell’accertamento di positività);
  2. ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli indicati all’allegato 1) (l’isolamento ha durata di 14 giorni dall’ingresso in Veneto);
  3. compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi (il soggetto è obbligato a contattare il medico curante rimanendo in auto-isolamento);

 

Viaggi all’estero: obblighi per il datore di lavoro

 

Andando nel dettaglio, in tema di viaggi e trasferte di lavoro, l’ordinanza prevede l’obbligo di sottoporsi a test di screening con tampone per tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all’allegato 1 per comprovati motivi di lavoro

Per tali soggetti, è obbligatorio effettuare un primo tampone all’arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni, se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall’Azienda Ulss.

 

Il datore di lavoro deve provvedere ad assolvere all’obbligo di cui sopra, contattando direttamente l’azienda Ulss di riferimento per i tamponi. Se il primo esito è negativo, il datore di lavoro deve riammettere temporaneamente il lavoratore (fermo l’obbligo per il lavoratore di rispettare tutte le prescrizioni relative all’ambiente di lavoro con obbligo in ogni caso dell’utilizzo della mascherina chirurgica).

 

Il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l’esito negativo del secondo tampone.

 

Se il lavoratore ha l’obbligo di isolamento fiduciario (notificato dall’Ulss), il datore di lavoro non può in ogni caso richiedere la sua prestazione di lavoro.

 

Rifiuto di ricovero

 

I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero da parte di soggetti risultati positivi al tampone, segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso, ai fini dell’esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi degli articoli 55 e ss. del codice di procedura penale. 

 

Sanzioni

 

Nel caso di violazione delle disposizioni 1 e 2 dell’ordinanza, anche per effetto di un’uscita dal luogo dell’isolamento, si applica la sanzione pecuniaria fissa di euro 1.000

 

Se la violazione riguarda il posto di lavoro, il datore di lavoro dovrà pagare mille euro per ciascun dipendente dell’azienda. 

 

Si richiamano, tra le altre, le sanzioni penali previste dall’art. 452 c.p., con reclusione da 1 a 12 anni, e dall’art. 1, comma 6, d.l. 33/20 e dall’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000.

[photo by Pixabay]

Christian Frassoni

Responsabile Lavoro e Capitale Umano

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