Arriva il rimborso fiscale sul Pos
Previsto un credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate per transazioni elettroniche

Area Societario e Tributario

Contattaci per saperne di più

È il momento di farsi rimborsare una parte degli addebiti per i pagamenti elettronici dei clienti. Lo ha stabilito l’articolo 22 del D.L. 124/2019, e lo ha confermato in tempi più recenti la risoluzione 48/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate, che ha istituito un codice tributo da utilizzare con modello F24.

In sostanza, le attività commerciali interessate potranno usufruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni di cui hanno dovuto farsi carico accettando pagamenti in modalità elettronica.

Questo credito d’imposta, da utilizzare in compensazione, vale esclusivamente sulle commissioni relative alla cessione di beni e servizi:

  • effettuate da esercenti che, nell’anno d’imposta precedente, hanno realizzato ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro
  • rese nei confronti dei consumatori finali a decorrere dal 1° luglio 2020.

Gli obblighi informativi

La normativa prevede precisi obblighi informativi, a carico degli operatori finanziari e dei prestatori dei servizi di pagamento. Nel dettaglio:

  • gli operatori finanziari (banche, ecc…) che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronico devono comunicare, all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta
  • i prestatori di servizi di pagamento devono trasmettere agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Quali informazioni devono ricevere gli esercenti

 Le informazioni che gli esercenti hanno diritto di ricevere sono le seguenti:

a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

b) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;

c) il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali nel periodo di riferimento;

d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che mostri:

  • l’ammontare delle commissioni totali
  • l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

Tutte queste informazioni devono essere trasmesse agli esercenti per via telematica (tramite pec o con la pubblicazione nell’online banking degli stessi) entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento.

 

Come funziona il credito d’imposta

Il credito d’imposta sarà calcolato proprio alla luce dei dati trasmessi dai prestatori di servizio. Può essere usato solo in compensazione, dal mese successivo a quello di sostenimento delle spese. 

Il codice tributo da utilizzare è “6916”, esposto nella sezione “Erario” e può essere utilizzato sia per indicare gli importi a credito derivanti dall’utilizzo del credito d’imposta, sia gli importi a debito connessi al riversamento dell’agevolazione.

I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” devono essere valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta.

Area Societario e Tributario

Contattaci per saperne di più

Condividilo sui social!