Redditi e capitali omessi: sanzioni ridotte per i ravvedimenti
Vantaggi per chi regolarizza entro il 1° marzo. Sanzioni fino al 30% dell’importo non dichiarato per chi non rispetta gli obblighi

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

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Redditi e investimenti esteri omessi? Occhio alle sanzioni! Sì perché, proprio in questi giorni, l’Agenzia delle Entrate sta recapitando le lettere per sollecitare l’adempimento per l’anno 2017. Ma per non incorrere in sanzioni, conviene regolarizzare anche le annualità successive, 2018 e 2019. 

 

E attenzione, perché gli importi non dichiarati nella presentazione del quadro RW rischiano di costare caro: le sanzioni variano infatti dal 3% al 15% dell’importo non dichiarato, e dal 6% al 30% se le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti sono detenuti in Paradisi fiscali (come previsto dal DL 167/90).  

 

Se la presentazione del quadro RW avviene in ritardo (o con errori), ma entro i 90 giorni dal termine di chiusura delle presentazioni delle dichiarazioni dei redditi, ovvero 30 novembre 2020, si potrà invece beneficiare della sanzione fissa di 258 euro. 

 

Obblighi anche per i cittadini stranieri 

 

Ma cos’è il “quadro RW”? È la sezione del modello redditi che registra gli investimenti patrimoniali e finanziari esteri detenuti da persone fisiche residenti in Italia.  

 

Il quadro RW serve inoltre per determinare le due relative imposte patrimoniali: 

  

  • IVIE – Imposta sugli immobili detenuti all’estero; 
  • IVAFE – Imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero. 

 

Questo significa che l’RW va compilato anche da parte dei cittadini stranieri che risiedono e lavorano nel nostro Paese. 

 

Il ravvedimento conviene 

 

Una buona notizia, però c’è: fare il ravvedimento operoso sui redditi del 2019 conviene, soprattutto se effettuato entro il 1° marzo 2021. Chi infatti decide di sanare spontaneamente le irregolarità, potrà usufruire della possibilità di versare le sanzioni in misura ridotta: 

 

  • entro 90 giorni: sanzione di 28,67 euro (1/9 del minimo, costituito dalla sanzione di 258 euro); 
  • oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva: 1/8 del minimo, costituito dal 3% degli importi non dichiarati, ovvero lo 0,38% degli importi non dichiarati; 
  • oltre i 90 giorni, ma entro la dichiarazione successiva, con attività in paesi black list: 1/8 del minimo, costituito dal 6% degli importi non dichiarati, ovvero lo 0,75% degli importi non dichiarati. 

   

Regolarizza la tua posizione con CNA 

  

Gli esperti CNA sono a disposizione dei contribuenti, per fornire assistenza qualificata e supporto nelle procedure per il ravvedimento operoso, grazie alle quali è possibile approfittare delle riduzioni delle sanzioni, entro i termini previsti. 

 

Contattaci alla mail tributario@cnavenetovest.it o chiamaci allo 0444 569 900 (Area Societario e Tributario). 

 

 

 

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Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

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