Prima di attivare una collaborazione attraverso un contratto di lavoro autonomo occasionale, con il nuovo anno, andrà preventivamente comunicata l’azione all’Ispettorato del lavoro. Infatti, con la nota dell’11 gennaio 2022 l’Ispettorato del lavoro ha indicato tempi e procedure per la comunicazione dell’avvio dell’attività di un lavoratore autonomo occasionale.
Tale procedura di comunicazione è obbligatoria ed interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Sarà il datore di lavoro a dover comunicare l’impiego di un lavoratore autonomo occasionale.
Caratteristiche di un lavoratore autonomo occasionale
In questo caso identifichiamo un lavoratore che si obbliga a compiere, a fronte di un corrispettivo, un’opera o un servizio occasionale in prevalente autonomia.
Il lavoro deve essere svolto senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente.
Potremmo definirli dei rapporti di lavoro autonomo la cui attività è resa in via eccezionale, episodica o comunque non ricorrente. Dunque, non all’interno di una attività professionalmente organizzata.
Il lavoro autonomo occasionale non è dunque da confondersi con la collaborazione coordinata e continuativa (cococo) dove invece è previsto un rapporto unitario e continuativo con chi commissiona loro il lavoro. Sono dunque formalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente
Ricordiamo che non vi è nessun limite di durata massima della collaborazione, ma solo l’obbligo da parte del collaboratore di iscriversi alla gestione separata INPS nel caso percepisse nell’arco dell’anno più di 5000 euro. La soglia si intende cumulativo rispetto ai compensi percepiti da più committenti.
Quando effettuare la comunicazione?
Per i rapporti avviati dopo l’11 gennaio 2022, la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
Come effettuare la comunicazione?
Andando più nello specifico, tale comunicazione dovrà essere effettuata prima dell’avvio dell’attività lavorativa all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente (in base a dove si svolgerà la prestazione richiesta). A regime, questa comunicazione sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavori intermittenti.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (vedi e-mail in basso).
Cosa va scritto nella comunicazione
La comunicazione, che può essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
– i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
– i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
– la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
– una sintetica descrizione dell’attività;
– l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
– la data di avvio delle prestazioni occasionali;
– l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese). In caso di cambiamenti andrà fatta una nuova comunicazione.
Le sanzioni
In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ogni lavoratore autonomo occasionale.