FSBA torna indietro, per aiutare le imprese ad andare avanti. Il consiglio direttivo del Fondo di Solidarietà per imprese artigiane, che vede proprio CNA tra i suoi promotori, ha scelto infatti di ripristinare le modalità di erogazione contributi in vigore fino al 2019, in attesa di arrivare ad un nuovo regolamento entro il 2022.
Una scelta di responsabilità, per permettere alle imprese di contare anche in questi mesi sullo strumento che assicura ai dipendenti un importante trattamento di integrazione salariale in caso di cali di lavoro o altre difficoltà finanziarie.
In questo modo FSBA potrà lavorare nei prossimi mesi per definire un nuovo regolamento in linea con le direttive fissate dalla legge di bilancio, ma senza far mancare ai propri aderenti l’importante sostegno garantito dal fondo.
Dal 1° gennaio 2022 fino all’approvazione del nuovo regolamento l’azienda interessata potrà richiedere per ciascuno dei propri dipendenti un trattamento di integrazione salariale per 13 settimane in biennio mobile, azzerando di fatto il conteggio di eventuali periodi già utilizzati durante l’emergenza Covid o nel periodo precedente.
Vediamo nel dettaglio gli aspetti più interessanti.
Durata del trattamento di integrazione
Come detto, la durata della prestazione – che scatta dall’1 gennaio 2022 fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento, è di 13 settimane così ripartibili:
– 65 giornate di effettivo utilizzo (per orario di lavoro distribuito su 5 giorni alla settimana)
– 78 giornate di effettivo utilizzo (per orario di lavoro distribuito su 6 giorni alla settimana)
– 91 giornate di effettivo utilizzo (per orario di lavoro distribuito su 7 giorni alla settimana).
Questi periodi sono conteggiati nel biennio mobile in capo all’azienda dal primo giorno di effettiva fruizione della prestazione. Ogni giornata che presenti una qualsiasi riduzione dell’orario giornaliero applicato equivale a una giornata di sospensione.
Causali per riduzione o sospensione
È possibile richiedere l’integrazione parziale (per riduzione orario) o integrale (per sospensione) con queste causali:
– Una situazione di difficoltà aziendale dovuta ad eventi transitori non imputabile all’impresa o ai dipendenti, ivi comprese le situazioni climatiche;
– Una situazione di difficoltà aziendale legata al temporaneo contesto di mercato.
Il verbale di accordo sindacale che convalida la richiesta dovrà essere sottoscritto prima dell’inizio della sospensione e avrà una durata massima di 4 settimane. I
A quanto ammonta l’assegno di integrazione salariale
L’ammontare della prestazione di Assegno di Integrazione Salariale è pari all’80% della retribuzione prevista per le ore non lavorate, su un minimo di 8 ore e un massimo di 40 ore a settimana. L’importo massimo riconosciuto è di 1225,51 euro.
Requisiti aziendali per richiedere l’integrazione salariale per i propri dipendenti
La prestazione di Assegno di Integrazione Salariale FSBA viene concessa alle aziende (e ai dipendenti) che rispettano le seguenti condizioni:
a) regolarità contributiva, in presenza di dipendenti, nei 36 mesi precedenti;
b) anzianità aziendale del dipendente di almeno 90 giorni alla data di richiesta della prestazione. I 90 giorni sono conteggiati in giorni di calendario.
c) verbale di accordo sindacale siglato preventivamente rispetto all’inizio della sospensione.
Nel caso di ritardo o omissioni nei versamenti da parte dell’azienda la liquidazione delle prestazioni sarà sospesa sino alla regolarizzazione della posizione dell’azienda (versamenti a FSBA).
Decorrenza dell’accordo e modalità per fare richiesta
L’accordo è stato siglato il 7 marzo 2022 e avrà validità da qui in avanti, ma con effetto retroattivo anche per le richieste dal 1° gennaio al 6 marzo. Nello specifico, queste sono le modalità per fare domanda:
– sospensioni dal 7 marzo: va utilizzato il modulo di comunicazione preventiva (allegato 1) a cui seguirà la firma di un nuovo verbale (allegato 2)
– sospensioni dall’1 gennaio al 6 marzo: la procedura di comunicazione (allegato 1) può essere attivata entro il 30 marzo con valenza retroattiva e firma di un nuovo verbale (allegato 2)
In caso di sospensione per condizioni climatiche va fatto riferimento alla domanda con il modulo di comunicazione preventiva sottostante:
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