Decreto sostegni ter, le principali novità
Una serie d'importanti iniziative che vanno dai contributi a fondo perduto per le imprese del commercio al dettaglio, fino alla proroga dei versamenti fiscali.

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

decreto sostegni Ter

Il decreto sostegni ter diviene legge.

Ecco una serie di importanti iniziative che vanno dai contributi a fondo perduto per le imprese del commercio al dettaglio, fino alla proroga dei versamenti fiscali.

Importanti novità riguardanti la modalità di cessione dei bonus edilizi e dei crediti di imposta emergenziali anti Covid.

 

Di seguito una panoramica sui principali provvedimenti.

 

Disposizioni in materia di bilancio di esercizio

In considerazione del periodo eccezionale di pandemia 2020 e 2021 il legislatore consente all’imprenditore di non applicare alcuni principi che in periodi ordinari sarebbero obbligatori.

In pratica, le norme consentono di non applicare gli ammortamenti in modo da non incrementare i risultati negativi di bilancio (perdite o minori utili).

Il legislatore consente di revocare la rivalutazione 2020 (era un’agevolazione a scelta dell’imprenditore). La revoca della precedente scelta opzionale può essere vantaggiosa nei casi in cui dovesse risultare non conveniente. Secondo me potrebbe interessare qualcuno che non ha ponderato bene gli effetti della rivalutazione l’anno scorso, quindi una via d’uscita.

 

In primis per quanto riguarda la neutralità civilistica si consente ai soggetti che scelgono di revocare, anche parzialmente, la rivalutazione fiscale operata su marchi d’impresa e avviamento, di eliminarne gli effetti dal bilancio.

In secondo luogo, vi è la modifica della disciplina sulla sospensione degli ammortamenti. In particolare, la norma estende all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.

Disposizioni fiscali

Rinvio versamenti

Per gli esercenti di attività d’impresa, arte o professione, le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 marzo 2022 e aventi domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia, è stata prevista la sospensione:

– dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i detti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, nel mese di gennaio 2022;

– dei termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.

 

È importante sottolineare che eventuali importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso.

 

I pagamenti oggetto di sospensione potranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.

 

 

Rimessione in termini per la rottamazione ter e saldo e stralcio

 

Oltre alle sospensioni sopraindicate vi è stata anche la proroga per il pagamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio scadute nel 2020 e nel 2021 e quelle in scadenza nel 2022.

 

In particolare, i versamenti sono considerati tempestivi se effettuati:

– entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;

– entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;

– entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.

 

Anche per queste nuove scadenze sono ammessi i 5 giorni di tolleranza, entro i quali sarà possibile effettuare i pagamenti senza conseguenze.

 

Saranno considerate estinte le procedure esecutive (pignoramento anche presso terzi) anche se avviate a seguito del mancato pagamento riguardo alle scadenze precedenti del 9 dicembre 2021.

 

Le somme, eventualmente già versate a qualunque titolo anteriormente alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) resteranno come acquisite e non verranno richieste in futuro.

 

IMU immobili inagibili

 

Con l’articolo 22-bis viene prorogata l’esenzione dal pagamento dell’IMU nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal sisma del 2012, per tutti quei fabbricati in costruzione o non agibili.

 

Ad oggi il termine è fissato per il 31 dicembre 2022.

 

Contributi a fondo perduto

Contributi per le imprese del commercio

 

All’articolo 2 sono previsti contributi a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai codici ATECO 2007 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

 

Per poter beneficiare degli aiuti, le imprese devono aver registrato nel 2019 ricavi non superiori a 2 milioni di euro o aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

 

Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.

 

Il contributo spettante sarà determinato applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, una delle seguenti percentuali:

– 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 400.000 euro;

– 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;

– 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a un milione di euro e fino a 2 milioni di euro.

 

Importante è sottolineare come la concessione degli aiuti è subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione europea.

 

Le modalità di richiesta saranno telematiche e definite con provvedimento dello stesso Ministero.

 

 

Contributi per altri settori in difficoltà

Sono invece previsti 40 milioni di euro alle imprese che svolgono, come attività prevalente, una di quelle identificate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.

Tale somma è stata prevista per le aziende che nell’anno 2021 hanno subìto una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019.

 

Per le imprese costituite nel corso dell’anno 2020 la riduzione dei ricavi deve far riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

 

Fondo unico nazionale per il turismo – novità anche per L’autotrasporto

 

Viene incrementato con 105 milioni di euro per tutto il 2022 il Fondo unico nazionale per il turismo.

 

Nello specifico tale fondo viene suddiviso:

– 60,7 milioni di euro destinati all’esonero contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo determinato (le caratteristiche specifiche sono stabilite dal comma 2 dell’articolo 4);

– 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all’esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti;

– 39,3 milioni di euro destinati a misure di sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nel 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato dell’anno 2019.

 

Contributi per settore dello sport

 

È previsto un contributo a fondo perduto in favore delle società sportive professionistiche e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle associazioni.

 

Questo fondo, nel limite di spesa di 20 milioni di euro, è previsto a ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione, tra cui l’effettuazione di test di diagnosi dell’infezione da COVID-19, sostenute in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale.

 

 

Viene inoltre stabilito come il “Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano” possano essere parzialmente destinato all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi.

 

Ulteriori aiuti

È poi previsto il rifinanziamento:

 

– del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse per 20 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni ter) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021;

 

– del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (per 50 milioni di euro per la parte corrente e per 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale).

Le modalità di ripartizione e l’assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, saranno definite con uno o più decreti ministeriali;

 

– del Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali (di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020) per 30 milioni di euro per l’anno 2022

Crediti di imposta

Credito di imposta rimanenze di magazzino

Viene ampliata la platea dei beneficiari del credito d’imposta per le rimanenze di magazzino, ammettendo, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, anche le imprese operanti nel settore del commercio dei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria che svolgono attività identificate dai codici ATECO 2007 47.51, 47.71, 47.72.

Credito di imposta e contributo a fondo perduto per le imprese turistiche

Con tale disposizione si ricomprende tra gli interventi edilizi agevolabili le installazioni di unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, loro pertinenze e accessori, collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.

Bonus locazioni immobili ad uso non abitativo

Il riconoscimento del credito d’imposta locazioni è riferito alle imprese del settore turistico:

le imprese devono avere subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (c.d. Temporay Framework).

Per la fruizione del bonus, i soggetti interessati dovranno presentare apposita autodichiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 “Aiuti di importo limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del predetto Quadro temporaneo. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono saranno stabiliti dall’Agenzia delle Entrate tramite apposito Provvedimento.

L’efficacia della misura è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive

L’articolo 9, comma 1, intervenendo sull’articolo 81 del D.L. n. 104/202079, estende il credito d’imposta sulle sponsorizzazioni sportive agli investimenti pubblicitari effettuati dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

Disposizioni in materia di lavoro

Agevolazioni contributive

Viene previsto il riconoscimento dell’esonero contributivo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali effettuate dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022. L’incentivo spetta limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Il medesimo beneficio compete anche in caso di conversione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro dipendente a termine in tali settori, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla conversione.

Novità importante soprattutto per il settore viaggi e agenzie viaggi: per i datori di lavoro privati operanti nel settore agenzie di viaggi e dei tour operator è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico. Tale esonero è fino a un massimo di 5 mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ammortizzatori sociali agevolati

Dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 viene previsto l’esonero per i datori di lavoro in specifici settori della contribuzione addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale, da loro fruiti.

I settori per il quale è prevista questa norma sono: turismo, ristorazione, commercio all’ingrosso, parchi divertimenti e parchi tematici, stabilimenti termali, attività ricreative, trasporti, musei, spettacoli, feste e cerimonie, organizzazioni associative, nonché specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi del pagamento

Cassa Covid per le imprese di rilevante interesse strategico

Per le imprese con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 e che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (imprese di cui al comma 1 dell’articolo 3del D.L. n. 103/2021) vi sarà la possibilità di presentare domanda di proroga del trattamento di integrazione salariale con causale COVID-19, per una durata massima di ulteriori 26 settimane fruibili fino al 31 marzo 2022, nel limite massimo di spesa di 42,7 milioni di euro.

Un’altra novità prevede che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga, nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro, attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari alle 6 mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

Proroghe contratto di somministrazione

Il periodo viene prorogato dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022.

In tal caso il contratto di somministrazione tra l’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore deve essere a tempo determinato, ed l’utilizzatore (titolare che offre il lavoro) può impiegare per periodi superiori a 24 mesi, anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l’agenzia di somministrazione abbia comunicato all’utilizzatore l’assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all’utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Cessione dei bonus edilizi ed emergenziali

Sono molte le novità per quanto riguarda le cessioni dei crediti per i bonus edilizi.

In primis analizziamo come la nuova normativa ammette fino a un massimo di 3 cessioni, di cui la prima (da parte dell’originario beneficiario del bonus ovvero dal fornitore in caso di opzione per lo sconto in fattura) nei confronti di qualsiasi cessionario, mentre le ulteriori due esclusivamente a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia (soggetti vigilati).

 

Per i bonus edilizi, inoltre, viene previsto che, successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, non potranno essere oggetto di cessioni parziali. A tal fine, al credito sarà attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità attuative della cessione e tracciabilità del credito d’imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le nuove norme si applicheranno alle comunicazioni di prima cessione o di sconto in fattura che saranno inviate a decorrere dal prossimo 1° maggio.

I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022 (termine prorogato con provvedimento direttore dell’Agenzia delle entrate n. 37381 del 4 febbraio 2022 al 17 febbraio 2022 ovvero al 7 marzo 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche) sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.

Al riguardo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate in una FAQ pubblicata il 17 marzo 2022 ha chiarito il numero di cessioni dei bonus edilizi che possono essere effettuati e a favore di quali soggetti nel caso in cui le comunicazioni di opzione siano state presentate prima del 26 febbraio 2022.

 

Importante ricordare che tutti i contratti stipulati in violazione delle dette disposizioni saranno considerati nulli.

 

Crediti di imposta imprese turistiche e digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator

Interventi importanti per quanto concerne la disciplina del credito di imposta a favore delle imprese turistiche e sul credito di imposta per la digitalizzazione di agenzie di viaggio e tour operator.

In particolare, attraverso la modifica si dispone che entrambi i crediti di imposta sono cedibili solo per intero (non più anche in parte).

Sanzioni per i professionisti

Vengono introdotte specifiche sanzioni per i tecnici asseveratori.

Si prevede che i tecnici abilitati nelle asseverazioni esporranno informazioni false o ometteranno informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso oppure attesteranno falsamente la congruità delle spese, verranno puniti:

– con la reclusione da 2 a 5 anni;

– con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

 

Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

 

Viene inoltre disposto che il massimale delle polizze assicurative che i tecnici che asseverano o attestano i lavori sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, sia pari all’importo dei lavori stessi.

Applicazione dei contratti collettivi

 

Viene disposto che per lavori edili di importo superiore a 70.000 euro avviati successivamente al 27 maggio 2022, ai fini del riconoscimento di benefici fiscali devono essere applicati i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali più rappresentative.

 

Importante proroga termini comunicazione cessione

 

L’articolo 10-quater proroga fino al 29 aprile 2022 il termine per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura dei bonus edilizi per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue riferite alle spese sostenute nel 2020.

Ulteriori disposizioni

Bonus termale

Con l’articolo 6 si proroga la validità dei bonus in particolare, si dispone che i buoni non utilizzati entro la data dell’8 gennaio 2022 possono essere fruiti fino al 30 giugno 2022.

Lavoratori dello spettacolo

L’articolo 8 destina 40 milioni di euro per il 2022 a favore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo e dei lavoratori dei settori cinema e audiovisivo, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

 

Rafforzamento dell’azione dei confidi in favore delle PMI

Importante novità per quanto concerne i Confidi (consorzi di garanzia fidi), infatti si permette di utilizzare le risorse a loro disposizione (erogate in attuazione dell’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013) per concedere, oltre a garanzie, anche finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici, nei limiti di quanto consentito dalla normativa di settore applicabile.

 

Per ciascun finanziamento, i consorzi sono tenuti ad utilizzare, oltre alle risorse di cui all’art 1, c. 54, legge n. 147/2013, risorse proprie in misura non inferiore al 20% dell’importo del finanziamento.

 

I detti finanziamenti, per la quota parte a valere sulle risorse previste dall’art. 1, c. 54, legge n. 147/2013, sono concessi a tasso zero.

 

È demandato ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito di individuare condizioni e criteri per attuare la disposizione, nonché i requisiti economico-patrimoniali e organizzativi che i confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112 del TUB, devono soddisfare per concedere i finanziamenti.

Contenimento dei costi dell’energia elettrica

Importante la disposizione sull’annullamento, per il primo trimestre dell’anno 2022, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Viene poi istituito un credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, valutato anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, è pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata, nel primo trimestre 2022.

 

Il beneficio:

– non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base del’Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir;

– è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

 

Viene infine istituito un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia elettrica prodotta dalle seguenti tipologie di impianti:

– impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 kW che beneficiano di premi fissi (non dipendenti dai prezzi di mercato) derivanti dal meccanismo del Conto Energia;

– impianti di potenza superiore a 20 kW alimentati da fonte idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica i quali non accedono a meccanismi di incentivazione e sono entrati in esercizio in data antecedente al 1° gennaio 2010.

Detrazioni per carichi di famiglia

Viene sancita la possibilità anche per i beneficiari dell’assegno unico universale di fruire delle detrazioni fiscali per le spese sostenute in favore dei figli a carico.

Aiuti di Stato

L’articolo 27 interviene prevedendo la possibilità per le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio di adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi del Quadro temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework).

 

In particolare, con le modifiche si adeg

Pietro Bianco

Responsabile Area Societario e Tributario

Condividilo sui social!