Dopo l’entrata in vigore della Legge PMI (n. 34 dell’11 marzo 2026), che riserva l’utilizzo del termine “artigianale” alle sole imprese iscritte all’Albo delle imprese artigiane, arrivano ora i chiarimenti operativi attesi da imprese e operatori economici. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha infatti pubblicato una serie di FAQ che definiscono in modo puntuale l’ambito di applicazione, fornendo indicazioni concrete sui casi più frequenti.
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Tra i chiarimenti più rilevanti vi sono quelli che riguardano le imprese che utilizzano lavorazioni manuali o tradizionali senza possedere la qualifica di impresa artigiana. Le FAQ chiariscono infatti che la legge tutela una specifica condizione giuridica e imprenditoriale e non il semplice ricorso a determinate tecniche produttive.
Una grande azienda che realizza pasta confezionata attraverso alcune lavorazioni svolte a mano, ad esempio, non potrà indicare in etichetta “pasta artigianale” se non è iscritta all’Albo delle imprese artigiane. Potrà però valorizzare il prodotto con espressioni come “fatto a mano”, “lavorato secondo tradizione”, “realizzato con strumenti tradizionali” o “autentico della tradizione italiana”.
I prodotti “ibridi”
Particolare attenzione è dedicata anche ai prodotti che incorporano componenti o ingredienti realizzati da imprese artigiane. Un produttore di mobili che utilizza maniglie forgiate da un laboratorio artigiano non potrà definire “artigianale” l’intero mobile se non possiede la qualifica prevista dalla legge, ma potrà evidenziare l’origine artigiana di quello specifico componente. Lo stesso principio vale per un liquore prodotto industrialmente che utilizza ingredienti provenienti da imprese artigiane: l’artigianalità può essere riferita all’ingrediente, non all’intero prodotto.
Bar e gelaterie
Le FAQ affrontano inoltre il settore alimentare e della somministrazione, chiarendo che un bar o un pubblico esercizio che produce internamente il proprio gelato ma non è iscritto all’Albo delle imprese artigiane non potrà promuoverlo come “gelato artigianale”. Potrà invece utilizzare definizioni come “gelato di produzione propria”, “preparato ogni giorno” o “realizzato con lavorazioni tradizionali”. Diverso il caso di chi commercializza un prodotto proveniente da un’impresa artigiana regolarmente iscritta all’Albo: in questo caso il riferimento all’artigianalità rimane legittimo, purché sia dimostrabile la provenienza del prodotto.
Birre artigianali
Le FAQ chiariscono inoltre che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già vigenti, comprese quelle relative alla birra artigianale. Un chiarimento particolarmente importante per un comparto in forte crescita, che continua a essere regolato dalla disciplina specifica già prevista dalla legge e che non subisce modifiche a seguito dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni sull’utilizzo del termine “artigianale”.
Gli hobbisti
Le FAQ affrontano inoltre il tema degli hobbisti e dei produttori occasionali presenti nei mercatini e nelle manifestazioni. In questi casi sarà possibile utilizzare espressioni come “fatto a mano”, “realizzato personalmente” o “pezzo unico”, ma non il termine “artigianale” in assenza della qualifica prevista dalla legge.
Viene infine confermato che la nuova disciplina non modifica le normative speciali già esistenti, comprese quelle che regolano la birra artigianale e le Indicazioni Geografiche Protette dei prodotti artigianali e industriali.
Accogliamo con favore questi chiarimenti perché rispondono a molti dei dubbi emersi nelle scorse settimane tra imprese, operatori commerciali e consumatori. La legge introduce una tutela importante per le imprese artigiane autentiche, ma era necessario definire con precisione come applicarla nei diversi settori produttivi.
Le FAQ del Ministero aiutano a distinguere con chiarezza tra la qualifica di impresa artigiana e il semplice utilizzo di lavorazioni manuali o tradizionali.
È un passaggio che rafforza la trasparenza del mercato e tutela sia le imprese che operano nel rispetto delle regole sia i consumatori. La qualifica di artigiano non può essere ridotta a uno slogan commerciale o a un generico richiamo alla qualità: dietro questa definizione esistono requisiti precisi, responsabilità imprenditoriali e un patrimonio di competenze che meritano di essere riconosciuti e valorizzati. Le FAQ del Ministero forniscono finalmente indicazioni chiare agli operatori economici; ora ci aspettiamo che anche la Regione completi il quadro, definendo in modo puntuale le modalità dei controlli e l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge. Solo così sarà possibile garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole e una tutela effettiva dell’artigianato autentico


