Il Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in vigore dal 20 febbraio 2026 e attualmente in fase di conversione) introduce importanti novità per le microimprese, con particolare riferimento alle attività di acconciatore ed estetista.
L’art. 12, commi 3 e 4, modifica la normativa di settore con una misura di semplificazione pensata per garantire la continuità dell’attività in caso di assenza improvvisa del responsabile tecnico, evitando la sospensione dell’esercizio e le conseguenti perdite economiche.
Chi può essere nominato responsabile tecnico temporaneo
L’impresa può individuare come responsabile tecnico temporaneo:
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un dipendente
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un familiare coadiuvante
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un collaboratore
Il soggetto deve avere un’esperienza professionale nel settore di almeno 3 anni.
Per “collaboratore” si intende una persona già inserita stabilmente nell’organizzazione dell’impresa e coinvolta nell’attività, non un professionista esterno incaricato occasionalmente.
Requisiti professionali
È sufficiente che il sostituto sia in possesso della qualifica professionale (corso regionale biennale) e di un’esperienza di almeno tre anni nel settore.
Non è richiesta l’abilitazione completa normalmente necessaria per ricoprire il ruolo di responsabile tecnico.
Durata dell’incarico
La sostituzione può avvenire:
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fino a 30 giorni per qualsiasi motivo (ferie, permessi, impedimenti temporanei o improvvisi);
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da 31 a 90 giorni, esclusivamente in presenza di comprovati motivi di salute adeguatamente documentati.
Comunicazione a SUAP e Camera di Commercio
Non è previsto alcun nuovo procedimento autorizzatorio.
È richiesta esclusivamente una comunicazione tempestiva al SUAP e alla Camera di Commercio territorialmente competenti. In assenza di indicazioni specifiche degli enti, la comunicazione può essere inviata anche tramite PEC.
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